Bonus prima casa under 36: chi ne ha diritto e come richiederlo
Comprare casa è uno degli investimenti più importanti, ma sostenere le spese per l’acquisto può non essere facile per i più giovani che spesso lo vivono come un sogno difficile da realizzare, tra i prezzi alti degli immobili e i costi legati a imposte, notaio e rate del mutuo.
Per questi motivi, al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 -noto come “Decreto Sostegni bis” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022- ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Il bonus prima casa under 36 si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 poiché la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originariamente fissato al 30 giugno 2022.
Possono beneficiare delle agevolazioni coloro che:
- Acquistano la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022;
- Non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- Hanno un ISEE annuo (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro;
- Hanno o stabiliscono la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto Non sono titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
- Non possiedono un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
La domanda per accedere al bonus casa under 36 va presentata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo.
È importante ricordare che i benefici del bonus destinato ai giovani alle prese con l’acquisto della prima casa non sono gli unici. Con la nuova Legge di Bilancio sono stati infatti prorogati i bonus casa 2022, vale a dire gli incentivi e le detrazioni fiscali per i contribuenti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione e messa in sicurezza dell’immobile, riqualificazione energetica degli edifici.
A seconda dell’agevolazione, i bonus edilizi 2022 prevedono percentuali di detrazione e valori di spesa variabili, oltre a differenti categorie di beneficiari.
Quali sono le agevolazioni del bonus casa under 36?
Il bonus prima casa under 36, come specificato sul sito dell’Agenzia delle entrate, prevede i seguenti benefici:
- Per gli acquisti non soggetti a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale B;
- Per le compravendite soggette a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene concesso un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:
- Per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- Per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- Per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”;
- Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.
Va inoltre ricordato che, come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposto di registro proporzionale, anche l’atto di acquisto legato al bonus prima casa under 36 è esente dall’imposta di bollo.
Per quali immobili valgono le agevolazioni?
Le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” vengono riconosciute per gli immobili appartenenti alle categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici sono inoltre estesi alle pertinenze rientranti nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (ad esempio, rimesse e autorimesse) e C7 ((tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Possono accedere al bonus anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.
Restano esclusi le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni non si applicano anche in caso di ai contratti preliminari di compravendita. Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo del TUR.
Quando si perdono le agevolazioni del bonus casa under 36?
La norma che ha introdotto le agevolazioni prevede anche delle conseguenze nel caso nel caso di “insussistenza” o di “decadenza” delle condizioni necessarie per usufruire dei benefici del bonus prima casa under 36.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (ad esempio: valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
- Per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna);
- Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
La decadenza dalle agevolazioni “prima casa” si verifica invece nei seguenti casi:
- Dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto;
- Mancato trasferimento della residenza nei termini previsti;
- Vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno;
- Mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.
Venendo meno questi presupposti, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno, con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi.