Tutto quello che devi sapere sulla fatturazione elettronica nel Decreto Milleproroghe  

Tutto quello che devi sapere sulla fatturazione elettronica nel Decreto Milleproroghe  

Che cos’è il decreto Milleproroghe?

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Milleproroghe, contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono state introdotte delle novità nell’ambito della fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica dei corrispettivi al sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte degli operati sanitari.

Prima di vedere in che cosa consistono le modifiche, vediamo che cosa si intende con l’espressione decreto Milleproroghe. Nel lessico politico-giornalistico italiano, si fa riferimento a un decreto legge volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell’anno in corso. Ciò implica, ad esempio, la proroga dell’entrata in vigore di una legge prossima alla scadenza. In altre parole, lo scopo principale del provvedimento è prorogare scadenze di legge vicine al termine. Tale strumento è nato come misura eccezionale, ma è stato riproposto annualmente a partire dal 2005 al 2015 e nuovamente dal 2018.

Inoltre, molto spesso il decreto Milleproroghe include misure che il governo non è riuscito a inserire nella Legge di Bilancio di fine anno, che deve essere approvata entro il 31 dicembre per non rischiare il ricorso all’esercizio provvisorio. 

Decreto Milleproroghe 2022: quali sono le novità per la fatturazione elettronica?

Il decreto Milleproroghe 2022 contiene la proroga dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante sistema TS per le prestazioni sanitarie.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, doveva scattare l’obbligo di fattura elettronica delle prestazioni sanitarie, ma con il Milleproroghe tutto è rimandato al 1° gennaio 2024. Quindi, con la proroga dell’esonero, i medici e tutti gli operatori del settore restano fuori dall’obbligo per un altro anno.

Dunque, per effetto delle novità contenute nel provvedimento, fino al 31.12.2023, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 3 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati attraverso il suddetto sistema.

In particolare, non potranno emettere fatture elettroniche tramite SdI (Sistema di Interscambio):

  • Gli operatori sanitari che inviano al Sistema Tessera Sanitaria, i dati di spesa sostenuti dai propri clienti nel corso dell’anno (ad esempio: gli ottici), ex art 10-bis del 119/2018;
  • Gli operatori sanitari che non sono tenuti ad inviare le informazioni sulle spese sanitarie al Sistema TS ma che assistono” privati, ex art.9-bis comma 2 DL 135/2018 (ad esempio: le cosiddette sanitarie o officine ortopediche qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992).

Tali soggetti dovranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Alla base dell’estensione del divieto di fatturazione elettronica nel settore sanitario ci sono le esigenze di tutela e riservatezza dei dati personali dei cittadini. Infatti, l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, introdotto nel 2019, non è mai stato operativo per la fatturazione delle prestazioni sanitarie, in virtù del regime di esonero a tutela della privacy dei pazienti previsto dall’articolo 10-bis del DL 23 ottobre 2018, n. 199.

L’esclusione delle professioni sanitarie dall’obbligo di emettere fattura elettronica era stata introdotta nel 2018, con riferimento agli anni di imposta 2019/2020/2021, proprio a seguito delle criticità evidenziate dal Garante della Protezione dei dati personali in merito alla comunicazione dei dati dei cittadini in materia di salute.

Invio corrispettivi telematici al Sistema Tessera Sanitaria

Il decreto Milleproroghe ha inoltre previsto la possibilità per le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale di utilizzare la fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti di soggetti privati a partire dal 1° gennaio 2024, a condizione che le prestazioni siano pagate mediante carte di credito, bancomat o altri strumenti di pagamento elettronici.

Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l’invio degli stessi al Sistema TS, utilizzando strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ossia i registratori telematici

Decreto milleproroghe 2022 quando entra in vigore? Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 

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