Fatturazione elettronica edilizia: termini e modalità

Fatturazione elettronica edilizia: termini e modalità

Per chi è obbligatoria la fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (e le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Dal 1° gennaio 2024 anche tutti i contribuenti forfettari devono emettere fattura elettronica: per tali soggetti era stata prevista una prima applicazione dal 1° gennaio 2022 limitatamente a coloro che avevano conseguito, nell’anno precedente, ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

Fatturazione elettronica in edilizia: come funziona

L’edilizia è uno dei settori nei quali viene applicato il reverse charge interno.

L’inversione contabile è il sistema mediante il quale il soggetto che acquista il bene o il servizio, purché sia un soggetto passivo ai fini IVA, diviene debitore dell’imposta sul valore aggiunto in deroga al criterio generale fissato dall’art. 17, comma 1 del DPR 633/72, secondo il quale l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto delle detrazione spettanti.

Il meccanismo dell’inversione contabile è previsto solamente per determinate fattispecie indicate dall’art. 17, commi 5, 6 e 7 e dall’art. 74, comma 8 del DPR 633/72. In base a tale norma, il meccanismo del reverse charge si applica, per ciò che concerne il settore dell’edilizia:

• ai subappalti;
• ai servizi connessi a beni immobili.

Quando l’inversione contabile si applica ai subappalti

L’art.17, comma 6, lettera a) del DPR 633/72 stabilisce che l’inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi rese, nel settore dell’edilizia, dai soggetti subappaltatori: tra le prestazioni di servizi si comprende la manodopera.

Tali servizi devono essere resi nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

È importante sottolineare che, affinché si applichi il reverse charge, è necessario che le operazioni in esame siano considerate ai fini IVA delle prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72 (quindi sono escluse le cessioni di beni).

Quando l’inversione contabile si applica ai servizi connessi a beni immobili

Il meccanismo dell’inversione contabile, in base a quanto prevede l’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72, si applica anche nel caso di servizi connessi a beni immobili come servizi:

• di pulizia, esclusa la pulizia di beni mobili;
• di demolizione. L’inversione contabile non si applica nel caso di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno e di trivellazioni e perforazioni;
• di installazione di impianti, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato che potrà essere un contratto di appalto, di subappalto o un contratto d’opera;
• di completamento.

Tutti questi servizi devono riguardare dei fabbricati, qualunque sia la loro destinazione d’uso: quindi si potrà trattare di fabbricati civili, commerciali, ad uso industriale o artigianali.

Va osservato, inoltre, che l’inversione contabile si applica se le prestazioni sono rese nei confronti di soggetti passivi IVA a prescindere dal settore in cui questi svolgono la loro attività che, non necessariamente, dovrà essere un’attività edile come invece accade nel subappalto.

Quali sono le modalità di emissione della fattura elettronica in edilizia

Qualora l’impresa operante nel settore dell’edilizia deve emettere fattura nei confronti di un soggetto privato dovrà sempre esporre l’IVA in fattura: nei confronti dei privati non opera, in nessun caso, il meccanismo dell’inversione contabile.

Se, invece, la fattura va emessa nei confronti di un soggetto passivo IVA, e l’operazione da fatturare rientra in uno dei casi visti in precedenza, la fattura va emessa senza esposizione dell’IVA:

• nel caso di subappalto, sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura: “operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6 lettera a) del DPR 633/72”;
• nel caso di servizi connessi a beni immobili, sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura“operazione soggetta al reverse charge art. 17, comma 6 lettera a-ter) del DPR 633/72”.

Come si è detto, al momento dell’emissione della fattura elettronica, per le operazioni in reverse charge, dovrà essere indicato l’imponibile senza l’IVA. Di conseguenza occorrerà riportare la natura dell’operazione, e in particolare dovrà essere indicato:
• il codice N.6.3 nel caso di subappalto previsto dall’art. 17, comma 6 lettera a) del DPR633/72;
• il codice N.6.7 nel caso di servizi connessi a beni immobili previsti dall’art. 17, comma 6 lettera a-ter) del DPR 633/72.

La fattura emessa deve essere registrata nel registro IVA vendite.

Sia in caso di subappalto, che in caso di servizi connessi a beni immobili, sulla fattura non deve essere applicata l’imposta di bollo poiché l’operazione è comunque soggetta ad IVA anche se in capo al committente del servizio.

Quali sono i termini di emissione della fattura elettronica in edilizia

termini per l’emissione della fattura elettronica nel settore dell’edilizia sono quelli consueti, ovvero:

• entro 12 giorni dalla data dall’effettuazione dell’operazione, in caso di fattura immediata;
 entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione, in caso di fattura differita, con riferimento al mese precedente.

Si ricorda che, per le prestazioni di servizi, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.

Quali sono gli adempimenti del cliente

Il cliente che riceve la fattura, sulla quale non è stata applicata l’IVA per effetto dell’inversione contabile, deve:
 integrarla, applicando l’aliquota IVA prevista;
• annotarla sia sul registro IVA vendite, in modo che l’IVA a debito entri nella liquidazione del periodo, sia nel registro IVA acquisti, in modo da poterla detrarre.

Perché è stato introdotto il reverse charge in edilizia

Il reverse charge, nel settore dell’edilizia, è stato introdotto con lo scopo di evitare frodi fiscali. Infatti, in tutti i casi nei quali si applica l’inversione contabile, nel momento in cui vengono effettuati i pagamenti ai fornitori, l’IVA non viene versata dal cliente al prestatore del servizio: in questo modo si evita che quest’ultimo incassi l’IVA senza poi versarla all’erario, mentre il cliente la detrae.

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