Scipafi: che cos’è e di cosa si occupa

Scipafi: che cos'è e di cosa si occupa

Scipafi cos’è e come funziona 

Il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, in attuazione della Direttiva Europea 2004/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha istituto il Sistema Centralizzato Informatico per la Prevenzione Amministrativa del Furto d’Identità, noto più semplicemente con il nome di Scipafi o Sistema pubblico di prevenzione, la cui titolarità è attribuita al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), mentre la realizzazione e la gestione sono affidate a Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), con rapporto disciplinato da apposita Convenzione del 22 luglio 2013.

Scipafi cos’è e a che cosa serve? Il Sistema pubblico di prevenzione consente alle aziende aderenti di verificare in tempo reale la corrispondenza dei dati identificativi e di reddito forniti dalle persone fisiche all’atto di una richiesta di servizi bancari, finanziari, assicurativi o di un pagamento differito con quelli contenuti nelle banche dati detenute da organismi pubblici e privati -ad oggi Agenzia delle Entrate, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Inps, Inail-. Tale caratteristica rende unico il Sistema pubblico di prevenzione nel panorama degli strumenti antifrode disponibili.

Sono due gli strumenti su cui si basa il funzionamento di Scipafi:

  • Archivio centrale informatizzato: mediante l’archivio gli aderenti verificano in tempo reale la corrispondenza dei dati identificativi e di reddito forniti dalle persone fisiche con quelli contenuti nelle banche dati pubbliche e private collegate al Sistema stesso;
  • Gruppo di Lavoro: svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento per l’individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi identitarie. Inoltre, stabilisce le linee guida per l’elaborazione, sotto il profilo statistico, dei dati contenuti nell’archivio centrale.

L’obiettivo del Sistema pubblico di prevenzione è creare una banca dati centrale delle segnalazioni di furti d’identità al fine di permettere al MEF e agli altri organismi statali preposti di analizzare e contrastare il fenomeno delle frodi.

Frode digitale significato: che cos’è e in cosa consiste?

L’espressione frode informatica o frode elettronica, fa riferimento a tutte quelle operazioni illecite e penali che riguardano l’uso di apparecchiature informatiche o telematiche. In genere, la frode informatica consiste nel penetrare attraverso un PC all’interno di altri PC o server che gestiscono servizi con lo scopo di rubare dati, ottenere servizi gratuitamente oppure clonare account di inconsapevoli utenti che usufruiscono di determinati servizi.

Tra le frodi digitali più comuni ci sono l’intercettazione e il dirottamento dei dati di carte di credito, l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, il furto di dati o credenziali e il phishing, ovvero il furto d’identità digitale.

Che cosa si intende con furto d’identità digitale?

Il furto di identità può essere di due tipi: 

  • Impersonificazione totale: in questo caso si parla di occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altri soggetti;
  • Impersonificazione parziale: l’occultamento parziale della propria identità è possibile mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e di dati relativi ad altri soggetti.

Chi si deve registrare a Scipafi?

Ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, partecipano al Sistema Pubblico di Prevenzione, e devono quindi registrarsi al portale, i seguenti soggetti:

  • Banche e intermediari finanziari;
  • Fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
  • Fornitori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di PEC (Posta Elettronica Certificata);
  • Soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale;
  • Fornitori di servizi interattivi o di accesso condizionato;
  • Imprese di assicurazione;
  • Gestori di sistemi di informazioni creditizie e altre imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

Come aderire a Scipafi?

L’adesione al Sistema pubblico di prevenzione da parte delle aziende avviene tramite una richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la compilazione di un formulario, all’esito del quale si stipula una convenzione con Consap.

La procedura di convenzionamento è totalmente informatizzata e prevede l’uso dei seguenti strumenti: 

  • Firma digitale;
  • Marca temporale;
  • Posta elettronica certificata.
  • L’adesione prevede che si alleghino al formulario un documento di riconoscimento del soggetto munito di poteri di firma per l’aderente, un documento attestante i suoi poteri di firma e la copia del pagamento della quota di adesione. 

Il contributo per l’adesione al sistema Scipafi da parte degli aderenti prevede:

  • Il pagamento di una quota di adesione a CONSAP, variabile in base al valore dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.528,67 euro + IVA se inferiore a Euro 5 miliardi di euro e 5.027,35 euro + IVA se superiore;
  • Un costo unitario per ciascuna richiesta di verifica pari a 0,30 euro + IVA.
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