Cos’è il canone tv e quando nasce
Il canone televisivo è un’imposta che deve essere pagata da chiunque sul territorio italiano abbia un apparecchio atto o adattabile a ricevere trasmissioni televisive. Quello che oggi è conosciuto come Canone TV o Canone RAI viene introdotto in Italia nel 1938, con il Regio Decreto-Legge 246 del 21 febbraio 1938. Il provvedimento, tuttora in vigore, introdusse l’obbligo di pagare un canone di abbonamento, per un importo di 81 lire l’anno, per chiunque detenesse uno o più “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.
Chi deve pagare il canone RAI
Oggi, quindi, chi detiene uno o più apparecchi capaci di ricevere i programmi televisivi è obbligato per legge al pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il canone ha la natura di imposta legata al semplice possesso di un apparecchio televisivo e, pertanto, va pagato indipendentemente dall’effettivo uso del televisore o dall’emittente che si decide di guardare.
La detenzione di un televisore viene presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Per quali apparecchi si paga il canone Rai
Quali sono gli “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” citati dalla legge? A chiarirlo è stata la nota n. 12991 del 22 febbraio 2012 del MISE – Dipartimento per le comunicazioni, che, a titolo esemplificativo, contiene anche una tabella con le apparecchiature soggette o non soggette al canone.
In sintesi, il canone si paga per tutte le apparecchiature dotate di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.
Per PC, tablet e smartphone si paga il canone?
No, anche se da PC, tablet e smartphone possiamo vedere programmi televisivi, in questo caso non siamo tenuti a pagare il canone tv.
Come specificato sul sito canone.rai.it, “di per sé i PC, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD)”.
Importo canone RAI 2024 e come si paga
Per l’anno 2024 il canone tv per uso privato è stato ridotto da 90 a 70 euro. Come è noto, dal 2016 il canone tv per le utenze già attive è addebitato direttamente nella bolletta della luce, in dieci rate da 7 euro ciascuna, da gennaio a ottobre.
Ci sono altri due modi per pagare il canone tv, senza l’addebito in bolletta:
- Con versamento tramite F24: se nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato usando il modello F24, usando il codice tributo TVNA in caso di primo abbonamento e TVRI in caso di rinnovo. È possibile eseguire un unico pagamento annuale entro il 31 gennaio (70 euro per il 2024), due pagamenti semestrali entro il 31 gennaio e il 31 luglio (35,73 euro a rata per il 2024), quattro pagamenti trimestrali entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (18,62 a rata per il 2024).
- Con addebito diretto sulla pensione: questa possibilità è riservata ai pensionati che nell’anno precedente abbiano percepito un reddito non superiore a 18mila euro. Per l’addebito sulla pensione bisogna inviare una richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce il pagamento.
Chi non deve pagare il canone tv
Ci sono alcune categorie di persone che sono esonerate dal pagamento del canone tv:
- esenzione canone Rai over 75: chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti). L’esenzione vale solo se l’apparecchio o gli apparecchi televisivi si trovano nell’abitazione in cui il soggetto ha la residenza;
- esenzione canone Rai diplomatici, militari e forze NATO: gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia;
- esenzione canone Rai per chi non ha un apparecchio televisivo: er ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Come si chiede l’esenzione canone RAI
Per l’esonero dal pagamento del canone tv bisogna compilare una dichiarazione sostitutiva, che varia a seconda della categoria esente di appartenenza. Tutti i moduli sono scaricabili in questa pagina dell’Agenzia delle Entrate. In base al tipo di esenzione cambiano anche le modalità di invio della dichiarazione.
Invio modulo esenzione canone Rai per chi ha 75 anni e reddito basso
La dichiarazione sostitutiva per gli ultrasettantacinquenni può essere:
- spedita con raccomandata, insieme a una copia del documento di riconoscimento, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
- trasmessa, dopo essere stata firmata digitalmente, tramite PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- consegnata a mano a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
L’invio della dichiarazione avviene una sola volta e resta valida anche per gli anni successivi, purché permangano le condizioni dell’esenzione.
Invio moduli esenzione canone Rai per diplomatici e militari stranieri
La dichiarazione sostitutiva per diplomatici e militari stranieri va spedita, insieme alla copia di un documento di riconoscimento, tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione produce effetti dalla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Una nuova dichiarazione va presentata se cambia il documento di riconoscimento, se ci sono variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica o se viene meno la condizione di esenzione.
Invio modulo esenzione canone per chi non ha una tv
Chi non ha un televisore, ma è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può inviare una richiesta di esenzione per evitare di vedersi addebitato in bolletta il canone tv.
Il modello di esenzione dal canone per chi non ha una tv va presentato dal titolare dell’utenza o dall’erede:
- tramite applicazione web, direttamente o tramite Caf o altri intermediari abilitati;
- a mezzo raccomandata, insieme a una copia di un documento di identità, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
- tramite PEC, purché la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Come chiedere il rimborso del canone RAI
Se il canone tv è stato addebitato in bolletta anche se non si era più tenuti a pagarlo, o se a pagarlo è una persona 75enne cui spetta l’esonero, si può chiedere il rimborso.
Invio modulo rimborso canone tv non dovuto
Il titolare di un’utenza elettrica residenziale, o i suoi eredi, possono chiedere il rimborso del canone tv pagato in bolletta, ma non dovuto, compilando l’apposito modello.
La richiesta di rimborso può essere presentata:
- telematicamente, tramite una applicazione web, direttamente o tramite Caf o altri intermediari abilitati;
- tramite raccomandata, insieme a una copia del documento di riconoscimento, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Invio modulo rimborso canone tv ultrasettantacinquenni
Chi è ultrasettantacinquenne e ha pagato il canone pur essendo esente, può chiedere il rimborso usando il modello dedicato.
Il rimborso può essere chiesto:
- con raccomandata, insieme a una copia del documento di identità, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
- tramite PEC, purché sia firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- consegnando il modulo a mano, a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Novità canone Rai 2025
A partire dal 2025 l’importo del canone Rai torna a essere di 90 euro. La riduzione del canone a 70 euro era, infatti, una misura una tantum prevista dalla legge di bilancio 2024, che non è stata rinnovata per l’anno in corso. Pertanto, il canone Rai 2025 si paga in dieci rate mensili da 9 euro ciascuna, come sempre addebitate direttamente in bolletta.
Importo canone Rai speciale per attività commerciali e locali pubblici
Il canone speciale Rai è quello previsto per gli esercizi pubblici, come bar, ristoranti, alberghi e ogni altro eservizio che intenda mettere a disposizione del pubblico una radio o un televisore.
Per attivare un nuovo canone Rai speciale bisogna rivolgersi alla sede Rai del proprio territorio di competenza, precisando il tipo di utenza (radiofonica o televisiva) e il mese nel quale si intende installare l’apparecchio. Se l’apparecchio si trova in un esercizio pubblico è necessario specificarne il tipo (se si tratta di bar, ristorante ecc.) insieme alla categoria e la denominazione dello stesso. Soltanto per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici ecc.) c’è l’obbligo di comunicare il numero di stelle, il numero delle camere e il numero degli apparecchi posseduti.
Gli importo del canone speciale variano in base al tipo di attività, che si dividono in cinque categorie:
- categoria A: alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno almeno 100 camere;
- categoria B: alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno più di 25 e meno di 100 camere; residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi a 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso;
- categoria C: alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso che hanno fino a 25 camere; alberghi a 4 e 3 stelle con più di 10 televisori, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi a 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari;
- categoria D: alberghi a 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle che hanno fino a 10 televisori; alberghi, pensioni e locande a 2 o 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici a 2 stelle; campeggi a 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici;
- categoria E: strutture ricettive (alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere) di cui alle lettere A), B), C) e D) che hanno un solo televisore; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 1571/1951.
Oltre che in base alla categoria di appartenenza, l’importo del canone speciale Rai varia anche in base ai mesi per cui si deve pagare. Tutti gli importi del canone speciale per il 2025 sono riportati in una tabella riassuntiva, che si può consultare visitando la pagina Rai dedicata alle tariffe del canone speciale tv.
Canone Rai, si paga anche sulle seconde case?
Il canone Rai per i televisori presenti nelle seconde case non si paga. Infatti, il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di apparecchi detenuti e dal numero di abitazioni in cui sono presenti tali apparecchi tv.
Inoltre, siccome dal 1° gennaio 2016 la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente (con il canone addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica) e considerato che si può avere soltanto una fornitura elettrica di tipo residente, ciò è un’ulteriore conferma che non può essere addebitato il canone Rai sulle bollette elettriche delle seconde case, che prevedono una utenza domestica non residente.
Canone Rai per cambio di residenza e cambio intestatario bolletta
Siccome il canone Rai è legato all’utenza elettrica con fornitura di tipo residenziale, in caso di cambio di residenza non bisogna comunicare nulla per il canone Rai. Proprio perché il canone è legato alla bolletta elettrica, nel momento in cui si lascia la vecchia residenza e si passa alla nuova (ovvero quando si lascia la vecchia utenza elettrica residenziale e se ne attiva un’altra al nuovo indirizzo di residenza) si smetterà di pagare il canone sulla vecchia bolletta della luce e si comincerà a pagarlo nella nuova.
Sempre per lo stesso motivo (il legame tra canone Rai e bolletta elettrica residenziale) quando cambia l’intestatario della fornitura elettrica (ad esempio, con una voltura tra coniugi oppure tra un genitore e un figlio, entrambi residenti nella stessa abitazione) chi subentra nel contratto di energia elettrica subentra anche in veste di obbligato al pagamento del canone Rai.