Diritto all’oblio e oblio oncologico: gli effetti sul GDPR

Diritto all'oblio e oblio oncologico: gli effetti sul GDPR

Diritto all’oblio e patologie oncologiche

Oggi la scienza ha fatto, e continua a fare, passi da gigante e sempre più persone malate di tumore riescono a guarire dalla malattia. Spesso, però, nonostante la guarigione fisica, coloro che sono stati colpiti da una neoplasia vengono discriminati proprio a causa di essa. La richiesta di un mutuo in banca o di un qualsiasi altro prestito, la stipula di un contratto di assicurazione, ma anche la partecipazione ad un concorso pubblico o la richiesta di un’adozione possono penalizzare coloro che sono stati malati di cancro e risultare un’esperienza estremamente frustante.

Ma grazie alla nuova legge sul diritto all’oblio oncologicoentrata in vigore il 2 gennaio 2024, questa situazione è superata.

Cosa significa diritto all’oblio?

Alla domanda “Che cos’è il diritto all’oblio?” potremmo rispondere che esso è il diritto di essere dimenticati

Si tratta di un diritto previsto dall’art.17 del GDPR (General Data Protection Regulation) che consiste nella facoltà di ottenere la cancellazione dei propri dati personali al ricorrere di determinati motivi come, ad esempio, quando essi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o quando si intenda revocare il proprio consenso o ancora nel caso in cui i dati sono stati trattati illecitamente. 

Il diritto in questione è un diritto in forma rafforzata in quanto, in seguito alla richiesta di cancellazione, il titolare dei dati deve informare gli altri responsabili del trattamento della avvenuta cancellazione.

Diritto all’oblio cos’è e in cosa si differenzia dal diritto all’oblio oncologico

Il diritto all’oblio è un diritto complesso in quanto, se da una parte va tutelato come diritto della personalità espressamente previsto dalla Costituzione, dall’altro può essere limitato di fronte a circostanze particolari, come per motivi di sicurezza o di salute pubblica o per consentire l’esercizio del diritto di cronaca.

L’oblio oncologico, che deriva dal diritto all’oblio, è stato introdotto dalla L.193/2023, la quale prevede il diritto, delle persone guarite da un tumore, di essere dimenticate come “malati” per essere considerate al pari di tutti gli individui sani, proprio come se non si fossero mai ammalate. Si tratta di una norma che pone il suo fondamento nel riconoscimento, da parte della nostra Repubblica, dei diritti inviolabili dell’individuo (art.2 della Costituzione), nel diritto di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 della Costituzione) e nel principio di tutela della salute (art.32 della Costituzione).

Se, dunque, il diritto all’oblio è il diritto di essere dimenticati, il diritto all’oblio oncologico è il diritto di essere dimenticati come malati: è evidente, quindi, che quest’ultimo può essere considerato un caso particolare del più generale diritto all’oblio.

Diritto all’oblio oncologico: le norme contenute nella L.193/2023

La L.193/2023 stabilisce che le persone guarite da una patologia oncologica hanno il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in  merito alla propria pregressa condizione patologica.

Affinché possa essere applicato il diritto all’oblio oncologico è necessario che siano trascorsi più di 10 anni dalla conclusione delle curesenza che vi siano state recidive o ricadute. Il limite si abbassa a 5 anni nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento dei 21 anni di età. Tali limiti sono abbreviati per alcune patologie oncologiche espressamente previste con decreto del Ministero della Salute.

Il diritto all’oblio oncologico riguarda l’accesso ai servizi assicurativi, bancari, finanziari e di investimento, l’accesso al lavoro e le adozioni.

Per quanto concerne i servizi assicurativi, bancari, finanziari e di investimento la legge prevede che:

  • al soggetto guarito non possono essere chieste informazioni relative alla sua patologia pregressa qualora dette informazioni possano influenzare condizioni e termini nei contratti sia in caso di nuova stipula che di rinnovo;
  • le stesse informazioni non possono essere ottenute neppure da altre fonti;
  • il diritto all’oblio oncologico riguarda anche le informazioni eventualmente già disponibili che non potranno essere impiegate nella valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità della persona;
  • è vietata la richiesta di effettuare visite mediche di controllo.

Il diritto all’oblio oncologico si applica anche alle procedure concorsuali e selettivepubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati.

Per quanto concerne le richieste di adozione, viene previsto che, qualora ne ricorrano le condizioni, le informazioni sulle patologie oncologiche sono escluse dall’oggetto delle indagini sulla salute degli adottanti svolte dal Tribunale dei minori.

Diritto all’oblio oncologico e diritto all’oblio GDPR

Come abbiamo già detto il diritto all’oblio è disciplinato dall’art.17 del GDPR: viene quindi da chiedersi se esso coincida, in tutto o in parte, con il diritto all’oblio oncologico.

Sicuramente entrambe le norme tutelano la libertà dell’individuo: la prima consentendo di scegliere se e quali dati personali comunicare ai terzi, la seconda prevedendo la cancellazione di dati relativi alla propria storia sanitaria quando ne ricorrano i presupposti.

Esistono però delle differenze tra le due norme. Infatti, il diritto all’oblio previsto dal GDPR necessita della cooperazione attiva del titolare del trattamento il quale ha l’obbligo di effettuare, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati dell’interessato. Invece, il diritto all’oblio oncologico prevede un semplice obbligo di astensione da parte dei terzi.

Quindi le nuove disposizioni contenute dalla L.193/2023 costituiscono uno strumento appositamente pensato per tutelare la libertà individuale di coloro che sono stati colpiti dalla malattia, ma che essendo guariti hanno il diritto, e anche il bisogno, di tornare ad una vita normale.

Diritto all’oblio oncologico: conformità delle organizzazioni alle nuove regole

La legge sul diritto all’oblio oncologico impone dei rilevanti adeguamenti per gli istituti assicurativi, bancari, finanziari e di investimento, ma non solo. Infatti l’art.2 prevede che la norma si applica ad “ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente fra privati” quando le informazioni sulle patologie oncologiche sono idonee ad influenzare le condizioni ed i termini contrattuali: quindi non si tratta di una norma che riguarda esclusivamente il settore assicurativo e bancario.

titolari del trattamento, i privacy manager e i Data Protection Officer dovranno garantire il rispetto del diritto all’oblio oncologico ogni qual volta ne ricorrano i presupposti fissati dalla legge, tenendo in debita considerazione anche la necessità di cancellare le informazioni in proprio possesso riguardanti le neoplasie quando ne sia attestato il superamento. Di conseguenza ci sarà bisogno di apportare gli opportuni adeguamenti ai processi e ai trattamenti svolti.

Il Garante per la protezione dei dati personali avrà il compito di vigilare sull’applicazione della legge in esame.

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