Nel 2017 diventano operative le nuove disposizioni sull’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati rilevanti ai fini IVA.
È entrato in vigore il 24 ottobre il DL 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre. Nell’iter di conversione in legge sono stati approvati il 10 novembre alcuni emendamenti che hanno modificato le disposizioni originarie.
Nuovi obblighi DL 193/2016
Secondo l’art. 4 del suddetto decreto, è previsto un nuovo adempimento di comunicazione ogni tre mesi di tutti i dati attinenti le fatture di vendita e di acquisto, nonché le bollette doganali e le relative note di variazione, cosiddetto “spesometro trimestrale”. Sarà il 25 luglio 2017 la prima data di scadenza per la trasmissione telematica delle fatture relative al primo semestre 2017, poi la periodicità di trasmissione torna a essere trimestrale (l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre).
Sempre l’art. 4 del decreto prevede un secondo adempimento relativo alla comunicazione di tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, con la medesima periodicità di trasmissione dello spesometro trimestrale, con la differenza che dal 2018 è previsto un differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno.
Obbligo comunicazione Iva e credito d’imposta DL 193/2016
I maggiori oneri per l’adeguamento tecnologico e per il rispetto dei nuovi adempimenti, hanno portato a stabilire un credito d’imposta a favore dei contribuenti pari a:
- 100 euro una tantum da utilizzare entro il 2018 per le aziende o i professionisti che nell’anno precedente maturano un reddito inferiore ai 50mila euro;
- 50 euro per i commercianti al minuto che decidono di esercitare l’opzione prevista dall’art. 2 comma del D.Lgs. 127/2015 per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017.
Sanzioni DL 193/2016
Per chi non rispetta i nuovi adempimenti comunicativi, dettati dal D.L. 193/2016, è previsto che:
- per l’omessa o errata trasmissione delle fatture si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con un massimo di 1.000 euro, con sanzione ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione da 500 a 2mila euro, anche in questo caso con sanzione ridotta alla metà regolarizzando entro 15 giorni.
Viene, invece, rimandato al 1° aprile 2017 l’obbligo formale di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante distributori automatici.
Per il contribuente è, quindi, necessario conoscere bene i nuovi obblighi comunicativi e, in particolare per lo spesometro trimestrale, valutare di esserne esonerati esercitando l’opzione prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2016 in modo da ottenere come contropartita incentivi e semplificazioni e poter utilizzare il Sistema di Interscambio per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche tra privati.