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Come si forma il plafond IVA nella fatturazione extra UE

Il plafond IVA è un limite massimo di acquisti che un'azienda esportatrice abituale può effettuare senza applicare l'IVA. Si forma sulla base delle esportazioni effettuate nell'anno precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
Come si forma il plafond IVA nella fatturazione extra UE
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Plafond IVA: il meccanismo per gestire l’IVA in caso di vendite extra UE

Il plafond IVA è uno strumento fondamentale per le aziende italiane che effettuano operazioni con l’estero, in particolare con Paesi extra UE.  Ma come si forma esattamente il plafond IVA e a cosa serve? In questo articolo analizzeremo la sua definizione, le modalità di applicazione e le regole normative che disciplinano la materia, con un focus sulla recente risposta n. 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito alcuni aspetti rilevanti.

Che cos’è il plafond IVA?

Con l’espressione plafond IVA si intende il limite massimo di acquisti di beni e servizi che, gli esportatori, possono effettuare senza pagare la relativa IVA.

Ma per capire esattamente cos’è il plafond IVA e come funziona, dobbiamo partire da come vengono fatture le operazioni di vendita di beni e di prestazione di servizi all’estero ed in particolare nei confronti di paesi extra UE.

Fatturazione estero e non imponibilità ai fini IVA

La fatturazione extra UE, ovvero la fatturazione relativa alla cessione di beni effettuata al di fuori dell’UE, segue regole specifiche.

Infatti, qualora un’impresa italiana venda dei beni che vengono trasportati o spediti fuori dal territorio dell’Unione Europea si deve procedere alla fatturazione elettronica extra UE senza applicazione dell’IVA. Infatti, le esportazioni sono operazioni non imponibili ai fini IVA: a stabilirlo è l’art.8 del DPR 633/72.

Fatturazione servizi extra UE

Anche nella fatturazione dei servizi extra UE, l’IVA può non essere applicata, ma in questo caso è necessario fare riferimento agli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/1972, che stabiliscono le regole per determinare la territorialità delle prestazioni di servizi. Se la prestazione di servizi viene considerata “non territoriale” in Italia, l’operazione può essere effettuata senza applicazione dell’IVA.

A cosa serve il plafond IVA?

Coloro che effettuato esclusivamente o prevalentemente cessioni di beni o di servizi verso paesi extra UE, non applicando l’IVA su tali operazioni, si trovano a non avere un’IVA a debito da versare allo Stato, mentre possono detrarre l’IVA pagata al momento dell’acquisto di beni o servizi, sempre che ricorrano le condizioni per la detraibilità oggettiva e soggettiva dell’imposta. 

Di conseguenza questi soggetti finirebbero col trovarsi costantemente con un IVA a credito nei confronti dell’Erario. Per questo motivo, ad essi è concesso di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro il limite del plafond.

Senza il plafond IVA, queste imprese sarebbero costrette a pagare l’IVA sui beni e servizi acquistati e a chiedere successivamente un rimborso all’erario, con conseguenti ritardi nei flussi di cassa e nella gestione finanziaria.

Chi può usare il plafond IVA?

Solo le aziende che svolgono regolarmente operazioni di esportazione o altre operazioni assimilate (come le cessioni intracomunitarie) possono avvalersi del plafond IVA. Questi soggetti vengono definiti “esportatori abituali“. Per rientrare in questa categoria, almeno il 10% del volume d’affari annuo dell’azienda deve derivare da cessioni verso paesi esteri, come previsto dall’articolo 1 del DL n. 746/1983.

Affinché gli esportatori abituali possano effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA devono compilare un documento detto “lettera d’intento” con la quale manifestano la volontà di acquistare beni o effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA. Tale documento deve essere inviato con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate (AdE).

Come si forma il plafond IVA?

Il plafond IVA si può formare secondo due modalità principali:

  1. Plafond fisso: è costituito dalle esportazioni registrate nell’anno solare precedente. In pratica, l’impresa calcola il plafond utilizzando l’importo totale delle esportazioni registrate l’anno prima, che diventa il limite di non imponibilità IVA per l’anno corrente.
  2. Plafond mobilesi calcola mese per mese, considerando le esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti. È una modalità più dinamica che si adatta all’andamento dell’attività di esportazione ed è ammessa solamente nel caso in cui l’impresa abbia iniziato l’attività da almeno un anno.

Nella formazione del plafond, sia fisso che mobile, occorre fare riferimento alla data di registrazione della fattura elettronica estero.

L’uso del plafond mobile è preferibile nel caso di imprese il cui volume di esportazioni è in crescita: in questo modo, infatti, si può usufruire di un maggior plafond già dai primi mesi successivi alla sua formazione senza dover attendere il nuovo anno solare, come avverrebbe nel caso di impiego del plafond fisso.

La scelta tra plafond fisso e mobile è a discrezione dell’esportatore abituale e può essere cambiata all’inizio di ogni nuovo anno

Una volta determinato il plafond IVA, l’azienda può acquistare beni e servizi, senza applicazione dell’IVA, per un ammontare pari al plafond.

Calcolo del plafond IVA

Il calcolo del plafond fisso viene effettuato all’inizio di ogni anno solare, basandosi sull’ammontare delle esportazioni dell’anno precedente.

Invece, nel plafond mobile il calcolo viene aggiornato ogni mese in base alle esportazioni registrate nei dodici mesi precedenti. È essenziale che l’azienda controlli periodicamente il plafond disponibile per evitare di superarlo, il che comporterebbe l’obbligo di pagare l’IVA sugli acquisti successivi fino alla fine del periodo di riferimento.

La risposta n. 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate

La recente risposta n. 3/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi alle modalità di formazione del plafond IVA e, in particolare, sul momento di formazione del plafond nel caso di acconti fatturati.

Secondo l’AdE la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione  del  plafond, quando l’operazione ­nel suo insieme è preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’art.8 del Decreto IVA.  Resta inteso che se l’operazione de quo non va a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere opportunamente rettificato.

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