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Fattura elettronica per prestazione occasionale, quali sono gli obblighi?

La prestazione occasionale è un'attività lavorativa svolta in maniera episodica e non continuativa nel tempo.
Fattura elettronica per prestazione occasionale, quali sono gli obblighi?
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Indice dei contenuti

Che cosa significa prestazione occasionale?

Il contratto di prestazione occasionale fa riferimento all’accordo mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati i limiti di importo. Si tratta quindi di in una collaborazione sporadica e limitata sia nel tempo che nei guadagni che se ne possono trarre.

Questa tipologia di contratto è rivolta a diverse categorie di utilizzatori: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni. 

A non poter ricorrere al contratto di prestazione occasionale sono invece i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, le imprese impegnate nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi e le imprese del settore agricolo.

La definizione di lavoratore autonomo occasionale è contenuta nell’art. 2222 del Codice Civile e si riferisce al soggetto che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale. In altre parole, stiamo parlando di un’attività lavorativa caratterizzata dall’assenza dei requisiti dell’abitualità, professionalità, continuità e coordinazione che, se fossero presenti, renderebbero obbligatoria l’apertura della partita IVA.

Quali sono i limiti economici della prestazione occasionale?

I limiti economici delle prestazioni occasioni, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Inoltre, con riferimento alla soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dalle seguenti categorie di prestatori:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • Percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Si può emettere una fattura per prestazione occasionale?

Il requisito necessario per emettere una fattura elettronica o analogica è il possesso di una partita IVA, obbligatoria se l’esercizio di impresa è svolto in maniera abituale anche se non esclusiva. 

Nel caso di una prestazione occasionale, poiché non si è sottoposti alla normativa IVA, non si parla di fattura per prestazione occasionale o di fattura prestazione occasionale senza partita IVA, bensì di una semplice ricevuta di pagamento che deve contenere i seguenti dati:

  • Dati anagrafici del professionista che ha svolto la prestazione occasionale;
  • Dati anagrafici del committente che ha commissionato la collaborazione;
  • Numero della ricevuta e data perché, proprio come le fatture, anche le ricevute di pagamento devono essere numerate progressivamente e riportare la data di emissione del documento;
  • La descrizione della prestazione svolta;
  • I riferimenti normativi, ovvero “somma non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972);
  • L’indicazione del compenso lordo concordato per la prestazione;
  • L’eventuale ritenuta d’acconto -pari al 20% del compenso lordo- se il committente è un sostituto d’imposta (imprese e professionisti -che non applicano il regime forfettario-, società di persone e di capitali, associazioni ed enti di ogni tipo, condomini);
  • L’importo netto che il committente deve corrispondere al prestatore;
  • Marca da bollo da 2 euro su ricevute, obbligatoria su tutte le ricevute di pagamento che superano le 77,47 euro;
  • Data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

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