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Accertamento disabilità Inps, cosa cambia dal 2025

Serve la firma digitale per il certificato medico introduttivo, che deve essere inviato telematicamente all’INPS
Cinque medici in cerchio visti dall'alto, uno con tablet, e di lato il logo Inps.
Tempo di lettura: 7 minuti

Indice dei contenuti

Nuova legge sulla disabilità

Dal 1° gennaio 2025 ha iniziato a produrre i suoi effetti il cosiddetto Decreto Disabilità 2024, ovvero il Decreto Legislativo 62 del 3 maggio 2024, che introduce novità nella procedura di accertamento invalidità Inps. Si tratta di quella che qualcuno ha definito anche come Riforma dell’invalidità civile, anche se disabilità e invalidità sono due concetti differenti.

Il decreto ha portato alcune importanti novità sull’iter previsto per chiedere il riconoscimento della condizione di disabilità, ma ha introdotto anche importanti novità per quanto riguarda la definizione della condizione di disabilità e delle misure che possono essere attivate a supporto delle persone con disabilità.

Tra le novità c’è anche l’obbligo per il medico certificatore di sottoscrivere con firma digitale il certificato medico introduttivo, come spieghiamo meglio nella parte finale di questo articolo.

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Decreto Disabilità 2024, cosa prevede e a chi si applica

Il D. Lgs. 62/2024 (Decreto Disabilità) contiene disposizioni in materia di “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato“.

È entrato in vigore il 30 giugno 2024 e dal 1° gennaio 2025 si applica in via sperimentale in nove province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. Dal 1° gennaio 2026 il decreto varrò su tutto il territorio italiano.

Il decreto legislativo intende assicurare alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, per rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri.

L’obiettivo è garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l’effettivo e pieno accesso al sistema di servizi, prestazioni, supporti, benefici e agevolazioni. Ciò anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, due concetti spiegati nei prossimi paragrafi.

Un medico donna alla scrivania e, di fronte a lei e di spalle, un paziente su una sedia a rotelle.

Come cambia il concetto di disabilità

Con la nuova norma sulla disabilità cambia anche la terminologia usata per parlare di disabilità. Il decreto, infatti, con gli articoli 3 e 4 modifica la legge 104 del 1992, introducendo una nuova definizione di disabilità e persona con disabilità.

Condizione di disabilità: è una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;

Persona con disabilità: è chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o  sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

In particolare, dall’entrata in vigore del decreto:

a) la parola “handicap” è sostituita da “condizione di disabilità”;

b) le parole “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” sono sostituite da “persona con disabilità”.

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Cos’è la valutazione di base

Il decreto introduce la valutazione di base, un procedimento unitario e multidisciplinare che serve durante l’accertamento disabilità Inps per accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. Si svolge in un’unica visita collegiale e dal 1° gennaio 2026 sarà gestita esclusivamente dall’Inps.

Oltre che per il riconoscimento della disabilità, la valutazione di base serve anche per l’accertamento di:

  • invalidità civile, cecità civile, sordità civile, sordocecità;
  • disabilità in età evolutiva al fine dell’inclusione scolastica;
  • disabilità al fine del collocamento al lavoro obbligatorio;
  • presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa;
  • condizione di non autosufficienza nonché di disabilità gravissima;
  • presupposti per l’accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità.

Dalla valutazione di base sono escluse le persone anziane non autosufficienti con almeno 70 anni.

La condizione di disabilità determina l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per quelle che richiedono sostegno intensivo, e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle per l’inclusione scolastica, la formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue anche la tutela dell’accomodamento ragionevole e la possibilità di chiedere la valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita, che spieghiamo in seguito.

Procedimento per la valutazione di base nell’accertamento disabilità Inps

La valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato (o dell’esercente la responsabilità genitoriale, tutore o amministratore di sostegno) e si svolge in varie fasi:

  • invio telematico del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore. Il certificato medico introduttivo deve essere firmato digitalmente, pena la non attivazione del procedimento.
  • visita collegiale, tenuta da una commissione medica Inps. Fino a sette giorni prima della visita il richiedente può depositare documentazione integrativa, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata. In seguito alla visita, la commissione può chiedere ulteriore documentazione o lo svolgimento di esami aggiuntivi.
  • emissione certificato di disabilità con validità illimitata nel tempo, che riporta le condizioni che rendono le patologie riscontrate irreversibili e di conseguenza escludono controlli successivi. In casi eccezionali il certificato può essere a tempo, con la persona tenuta a una nuova valutazione successiva. Se viene riconosciuta la condizione di disabilità, nel certificato sono indicate la necessità e l’intensità dei sostegni e, nei casi eccezionali previsti, il periodo di validità del certificato. Il certificato viene poi caricato nel Fascicolo Sanitario Elettronico della persona interessata.
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In quanti giorni arriva la risposta della commissione Inps

La valutazione di base si conclude generalmente entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo. Questo termine si riduce a 30 giorni in caso di minori e a 15 giorni in caso di patologie oncologiche. Se la commissione richiede ulteriore documentazione, i termini sono sospesi di 60 giorni, prorogabili fino a 120.

Da quando comincia a pagare l’Inps

Tutte le prestazioni economiche che derivano dall’accertamento della disabilità sono pagate dall’INPS e decorrono dal mese successivo a quello in cui avviene la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo.

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Cos’è il certificato medico introduttivo

Il certificato medico introduttivo è quello che fa partire il procedimento valutativo di base da parte dell’Inps.

Il certificato medico introduttivo deve contenere:

  • dati anagrafici, codice fiscale e numero di tessera sanitaria della persona per cui si chiede la valutazione di base
  • la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  • la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
  • il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Chi rilascia il certificato medico introduttivo

Il certificato medico introduttivo può essere rilasciato da:

  • medici in servizio presso ASL
  • aziende ospedaliere
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • centri di diagnosi e cura delle malattie rare
  • medici di medicina generale
  • pediatri di libera scelta
  • specialisti ambulatoriale del SSN
  • medici in quiescenza iscritti all’albo,
  • liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.

Per poter rilasciare il certificato medico introduttivo ed essere valutati come medici certificatori, tali soggetti devono aver svolto una formazione adeguata, che l’Inps è tenuta ad acquisire. Il messaggio Inps 4364 del 19 dicembre 2024, chiarisce che il requisito della formazione si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativo al triennio 2023/2025.

Gruppo di medici che formano una commissione per l'accertamento della disabilità Inps.
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Come è composta la commissione Inps che esegue la valutazione di base

Dal 1° gennaio 2026 la valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS, che la svolge avvalendosi delle unità di valutazione di base, cioè commissioni mediche composte da:

  • due medici nominati dall’Inps
  • un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione
  • una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

Accomodamento ragionevole, cos’è

Il Decreto Disabilità introduce anche nel mondo della disabilità il concetto di accomodamento ragionevole, già presente nella normativa lavorativa e nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il concetto di accomodamento ragionevole è molto semplice: se l’applicazione delle norme esistenti non garantisce alla persona con disabilità il godimento e l’esercizio effettivo e tempestivo di tutti i diritti e delle libertà fondamentali, su una base di uguaglianza con gli altri, l’accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

L’accomodamento ragionevole va richiesto con istanza scritta alla PA, ai concessionari di servizi pubblici o ai soggetti privati, anche formulando una proposta, ma è attivato in via sussidiaria e non sostituisce il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla normativa vigente.

Progetto di vita individuale, cos’è

Alla fine della valutazione di base, la commissione ha l’obbligo di informare la persona interessata o un suo rappresentante, che – fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che gli spettano in seguito alla valutazione – ha il diritto a elaborare e attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.

Il progetto di vita punta a migliorare le condizioni personali e di salute della persona con disabilità, individuando strumenti, risorse, interventi, benefici, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli, volti anche a eliminare e prevenire barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita, compresi quelli scolastici, abitativi, lavorativi e sociali.

La domanda per attivare il progetto di vita può essere presentata dalla commissione, con l’invio telematico del certificato di disabilità al momento della sua emissione, o dalla persona con disabilità (o chi lo rappresenta) in forma libera e in qualsiasi momento.

La domanda va presentata all’ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità, presso altro ente o punti di ricezione individuati con legge regionale, oppure presso il comune di residenza o uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio.

Accertamento disabilità Inps, serve la firma digitale per il certificato medico introduttivo

Con il messaggio INPS 4465 del 27 dicembre 2024, l’istituto di previdenza ha fornito delle prime istruzioni operative relative alla nuova modalità di valutazione delle persone con disabilità.

In particolare, l’Inps ha chiarito che il certificato medico introduttivo deve essere firmato digitalmente e inviato telematicamente all’istituto.

“A seguito della compilazione – si legge nel messaggio INPS – il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale www.inps.it”.

Il medico certificatore deve poi stampare la ricevuta di trasmissione del certificato, farla firmare all’interessato e conservare la copia firmata.

La firma digitale Namirial per sottoscrivere il certificato medico introduttivo

Namirial, azienda multinazionale di soluzioni software e servizi fiduciari digitali, è il partner tecnologico ideale per tutti i medici che, nell’ambito dell’accertamento disabilità Inps, hanno l’obbligo di firmare digitalmente i certificati medici introduttivi.

Per maggiori informazioni puoi consultare la pagine Namirial dedicate alla firma digitale. In alternativa, se lo preferisci, puoi compilare il form che segue per chiedere una consulenza da parte degli esperti di Namirial.

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