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Che cos’è l’Esterometro, a cosa serve e cosa cambia dal 2022

A partire dal 1° luglio 2022 l'Esterometro sarà abolito e i dati delle operazioni trasfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio.
Che cos'è l'Esterometro, a cosa serve e cosa cambia dal 2022
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Indice dei contenuti

Che cos’è l’Esterometro?

Il maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021 (Decreto Fiscale) posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione del cosiddetto Esterometro e prevede l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare le fatture elettroniche e i dati delle operazioni con l’estero.

Pertanto, come specificato all’art. 5, comma 14-Bis del D.L. n. 146/2021, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SdI (Sistema di Interscambio), già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

Che cos’è l’Esterometro? Lo Spesometro Transfrontaliero, meglio conosciuto come Esterometro, disciplinato dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 127/2015, è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero che non transitano attraverso lo SdI.

In altre parole, l’Esterometro è un documento che contiene i dati relativi alle operazioni (acquisti e cessioni) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E. Tale documento deve essere inviato con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle Entrate.

Sono escluse dall’Esterometro le operazioni extra U.E. per le quali è stata emessa bolletta doganale e le operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio. 

Quali sono i soggetti obbligati all’invio dell’Esterometro?

Sono obbligati all’invio dell’Esterometro tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, vale a dire coloro che esercitano attività di cessione di beni e prestazione di servizi nel territorio dello Stato, che quindi devono:

  • Emettere o ricevere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • Compilare lo Spesometro Frontaliero relativamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni effettuate con soggetti non residenti in Italia.

Quali sono i soggetti esonerati dalla compilazione dell’Esterometro?

I soggetti residenti in Italia esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sono anche esonerati dall’obbligo di invio dell’Esterometro.

Rientrano in questa categoria:

  • Contribuenti in regime di vantaggio;
  • Contribuenti in regime forfettario;
  • Produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972;
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ed enti non commerciali in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000.

Quali sono i dati da trasmettere nell’Esterometro?

Le informazioni da indicare nello spesometro transfrontaliero sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018:

  • I dati identificativi del cedente/prestatore;
  • I dati identificativi del cessionario/committente;
  • La data del documento comprovante l’operazione;
  • La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • Il numero del documento;
  • La base imponibile;
  • L’aliquota IVA applicata;
  • L’imposta ovvero, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Sanzioni Esterometro: cosa dice la legge?

In caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile è pari a:

  • 2 euro: per ciascuna fattura tardiva, omessa o errata nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
  • 1 euro: la sanzione è dimezzata per ciascuna fattura omessa o errata, nel limite massimo di 500 euro, se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita per il trimestre di riferimento, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Spesometro Transfrontaliero: cosa accadrà nel 2022?

Come abbiamo già detto, a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni trasfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML della fattura elettronica.

Vediamo che cosa cambierà con l’abolizione dell’Esterometro:

  • Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX);
  • Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al SdI.
  • Trasmissione delle operazioni attive: dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Cambia anche il regime sanzionatorio, modificato dal comma 1104 dell’art.1 della legge di Bilancio 2021, che in caso di mancata o errata trasmissione dei dati, prevede una sanzione amministrativa di 2€ per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400 € mensili. 

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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