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Fatturazione estero per beni presenti sul territorio italiano: le indicazioni dell’AdE

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 58/2024, chiarisce che non vi è l'obbligo di emettere fattura da parte del soggetto estero che cede beni già presenti sul territorio italiano. Il cessionario/committente, soggetto passivo stabilito in Italia, deve procedere all'applicazione dell'IVA.
Una contabile al PC lavora alla fatturazione estera per beni presenti su territorio italiano, in base alle indicazioni dell'agenzia delle entrate.
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Fatturazione estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate (AdE), con la Risposta a interpello 58/2024, chiarsice che non vi è l’obbligo di emettere fattura da parte del soggetto estero che cede beni già presenti sul territorio italiano. Il cessionario/committente, soggetto passivo stabilito in Italia, deve procedere all’applicazione dell’IVA.

Vediamo nel dettaglio il parere dell’AdE.

Il caso illustrato nell’Interpello 58/2024

A presentare l’istanza è stata una società con sede a San Marino che, nell’ambito  della  propria  attività, aveva intenzione di conferire ad un centro di logistica, ubicato in Italia, l’incarico di gestire tutte le spedizioni di prodotti finiti in favore della propria clientela sia italiana, che unionale ed estera.

Mano a mano che i prodotti commissionati dai propri clienti sarebbero stati realizzati nello stabilimento di San Marino, questi sarebbero stati trasferiti in Italia, nel centro di logistica da cui successivamente sarebbero partiti per essere consegnati alla clientela, secondo modalità e tempi concordati con quest’ultima.

L’intenzione della società sarebbe stata quella di importare preliminarmente i prodotti finiti in Italia, utilizzando per tale scopo il proprio rappresentante fiscale nel nostro Paese, e successivamente venderli alla clientela.

La soluzione prospettata dall’istante

L’istante ritiene che, in merito alla spedizione o consegna dei prodotti al cliente, occorre distinguere tra:

  • fatturazione elettronica cliente all’estero. Nel caso di cessione intracomunitaria o di esportazione, il rappresentante fiscale trasmette la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI);
  • fatturazione elettronica cliente italiano. Nel caso di cessione nei confronti di un operatore italiano, il rappresentante fiscale può trasmettere allo SdI un documento valido ai soli fini contabili. Il cliente è tenuto ad applicare l’inversione contabile, ad emettere autofattura e ad effettuare il versamento dell’IVA. 

L’istante chiede all’AdE se è possibile, in questa seconda ipotesi, la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento valido ai soli fini contabili e, in caso affermativo, come esso debba essere compilato.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE ricorda che i beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e destinati a paesi comunitari, ivi compresa l’Italia, costituiscono importazioni in territorio comunitario e di conseguenza:

  • nel caso in cui sono destinati ad altri Stati comunitariassolvono l’IVA in dogana;
  • nel caso in cui sono destinati all’Italia, data l’assenza di una dogana fisica tra il nostro paese e San Marino, possono assolvere l’IVA con una delle seguenti procedure:
    • procedura con addebito dell’imposta. In questo caso il venditore sammarinese emette fattura con applicazione dell’IVA dovuta dal cessionario italiano e versa la stessa all’ufficio Tributario sammarinese che potrà riversarne l’importo all’Ufficio delle Entrate;
    • procedura senza addebito dell’imposta. In questa ipotesi il venditore sammarinese emette fattura senza applicazione dell’IVAche viene assolta dall’acquirente nazionale ai sensi dell’art.17, c.2, DPR 633/72. Il cessionario nazionale soggetto passivo IVA, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile, deve integrare la fattura originale con indicazione dell’imposta dovuta, annotandola nel registro delle fatture emesse e nel registro IVA acquisti. 

Posta questa premessa, l’Agenzia delle Entrate afferma che, quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed il cessionario/committente uno stabilito è solamente su quest’ultimo, se soggetto passivo, che ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta.

Pertanto, il cedente/prestatore non è tenuto a nessun adempimento, anche se ivi identificato o se ha nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Di conseguenza egli non è tenuto all’emissione della fattura e ai conseguenti adempimenti (annotazione della fattura e dichiarazione IVA), tramite la partita Iva italiana.

Ciò non esclude che il rappresentate fiscale di un soggetto estero possa, per proprie esigenze, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento “fattura” (anche sotto forma di fattura elettronica) non rilevante ai fini IVA

Fatturazione elettronica: le caratteristiche del documento

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, se il cessionario/committente decide di emettere fattura elettronica il documento deve indicare:

  • che l’imposta afferente l’operazione sarà assolta dal cessionario/committente ex articolo17, c.2, del DPR 633/72;
  • il codice natura N2.2.

Ulteriori chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello sottolinea che, nel caso in cui il rappresentante fiscale italiano del fornitore estero assoggetti erroneamente l’operazione ad imposta, addebitando l’IVA in fattura, il cessionario/committente ha diritto alla detrazione di tale IVA, ai sensi dell’art.19 e seguenti del DPR 633/72.

Il cessionario/committente, qualora riceva fattura cartacea con l’applicazione dell’IVA, non deve emettere autofattura ed applicare l’inversione contabile, ma è tenuto ad emettere un documento di tipo TD28 che assolve esclusivamente la funzione di esterometro.

Soggetti esteri che cedono beni importati sul territorio italiano

La risposta all’interpello 58/2024 è utile per tutti quei soggetti esteri che effettuano cessioni di beni, già presenti sul territorio italiano in quanto importati e sdoganati in precedenza, tramite rappresentante fiscale italiano.

Questa situazione non è per nulla limitata, in quanto si tratta di uno schema abbastanza diffuso in Europa ed adottato dagli e-commerce che si avvalgono di appositi magazzini nei quali vengono collocati i beni importati in attesa della vendita in modo da rendere più celeri le consegne.

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