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Notifiche scarto SDI, cosa fare

Come comportarsi quando si sbaglia a compilare la fattura elettronica
Disegno di persone con cannocchiale su aeroplani di carta, per vedere le notifiche di scarto SDI.
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Indice dei contenuti

Le notifiche di scarto dello SdI (Sistema di Interscambio) possono essere ricevute dal Cedente/Prestatore (fornitore della prestazione alla Pubblica Amministrazione) quando qualcosa nella compilazione della fattura è andato storto.

Notifiche di Scarto (NS) dallo SDI

In questo caso i controlli SdI permetterebbero al cedente/prestatore anche di rinviare la fattura corretta con stesso numero e data di emissione. Se, tuttavia, il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere lo scarto NS allora il cedente/prestatore procede all’emissione di una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri), ma senza inviarla allo SdI. Poi emette una nuova fattura con nuovo numero e data, ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta e la invia allo SdI.

Notifica di Rifiuto da parte dell’Ente (Esito Committente di rifiuto)

L’esito committente di rifiuto può essere prodotto entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Si evidenzia che l’ente pubblico, in virtù dell’articolo 42 del DL 66/2014, dal giorno della ricezione ha 10 giorni di tempo per la registrazione in contabilità nel registro unico delle fatture d’acquisto o per eseguire le operazioni nel PCC. Quindi, in base a cosa indica l’ente, possono verificarsi due situazioni:

  • quando viene inviata la notifica di rifiuto del committente la PA destinataria non ha ancora registrato in contabilità la fattura rifiutata e quindi non la registrerà più; allora va benissimo da parte del cedente/prestatore rinviare la fattura corretta con stesso numero e stessa data;
  • quando viene inviata la notifica di rifiuto del committente la PA destinataria ha già registrato in contabilità la fattura rifiutata; in questo caso generalmente deve essere emessa una nota di accredito da inviare allo SDI e poi una nuova fattura. Questa strada è la più corretta, soprattutto se il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere il rifiuto esito committente. In tal caso il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 procedere comunque all’emissione di una nota di accredito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data, ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta.

La PA può contestare una fattura dopo la notifica di Decorrenza Termini (DT)?

Nel caso in cui venga contestata la fattura dopo aver ricevuto la notifica di decorrenza termine è necessario da parte del cedente/prestatore emettere una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri) e poi si invia la fattura con nuovo numero e data.

Naturalmente non può essere inviata con lo stesso numero e data, in quanto lo SdI la percepisce come già inviata e la scarta. Anche in questo caso, avendo il cedente/prestatore sicuramente già registrato la sua fattura prima di ricevere il DT (15 giorni) ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 dovrebbe procedere comunque all’emissione di una nota di credito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data, ma medesima rappresentazione dell’operazione commerciale corretta.

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