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Rentri, dal 2025 nuovi obblighi e sanzioni nel settore rifiuti

FIR e Registro carico e scarico rifiuti diventano digitali. Servono firma digitale e conservazione digitale a norma
Due operatori in un'azienda di riciclo rifiuti.
Tempo di lettura: 7 minuti

Indice dei contenuti

Rentri, cos’è

ll Rentri è il Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il nuovo sistema con cui l’Italia ha introdotto la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e in vigore dal 15 giugno 2023 col Decreto Ministeriale 59/2023, il Rentri è gestito dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e la rete delle Camere di Commercio.

L’obiettivo del Rentri è migliorare la tracciabilità dei rifiuti, come previsto anche nella Strategia Nazionale per l’economia circolare e nel Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti. I dati raccolti tramite la piattaforma digitale saranno di supporto per gli organi di controllo e le forze dell’ordine nelle loro azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti, ma anche per il Ministero dell’Ambiente, per le politiche che intende attuare.

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Quando entra in vigore il Rentri

Il Rentri è partito ufficialmente il 15 giugno 2023, giorno in cui è entrato in vigore il DM 59/2023. Dopo una sperimentazione iniziale, la fase operativa è partita il 15 dicembre 2024, quando si sono aperti i termini per l’iscrizione alla piattaforma Rentri online.

I termini per iscriversi al Rentri non sono uguali per tutti, ma cambiano in base all’attività svolta e al numero di dipendenti. Vediamo chi sono i soggetti obbligati a iscriversi al Rentri e quali sono le diverse scadenza previste dal Rentri.

Rentri, soggetti obbligati all’iscrizione

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, devono iscriversi al Rentri, accreditandosi alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 c. 3;

c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;

d) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) i soggetti di cui all’articolo 189, c. 3, del D. Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. In questo punto sono ricompresi:

    • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
    • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
    • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti.

    I rifiuti non pericolosi previsti ai punti c), d) e g) dell’art. 184 sono:

    • i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
    • i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
    • i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

    Devono iscriversi alla piattaforma anche i soggetti delegati, a cui, come spieghiamo nel paragrafo seguente, i produttori iniziali di rifiuti possono affidare il compito di gestire gli adempimenti degli obblighi previsti dal Rentri.

    Anche i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI, con la facoltà di cancellarsi dal registro in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

    Per i soggetti obbligati, l’iscrizione al Rentri deve avvenire nei tempi previsti dal D.M. 59/2023, che riportiamo in seguito.

    Per iscriversi al Rentri è necessario avere un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

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    Soggetti Delegati, chi sono e cosa fanno

    L’articolo 18 del D.M. 59/2023 stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi previsti dal Rentri, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell’iscrizione o successivamente, uno tra i seguenti soggetti:

    a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale (ad esempio, Confcommercio, CNA e simili)

    b) società di servizi di diretta emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali di categoria

    c) i gestori del servizio di raccolta, cioè chi gestisce il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

    d) i gestori dei circuiti organizzati di raccolta, ovvero i consorzi per la raccolta delle specifiche tipologie di rifiuti (consorzi per la raccolta di carta, vetro, acciaio e simili)

      Iscrizione al Rentri, scadenze previste

      In base all’attività svolta e al numero di dipendenti, ci sono scadenze diverse per iscriversi al Rentri. In particolare:

      • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
      • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti: dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
      • tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

        Oltre ai termini per l’iscrizione, in base alla tipologia di soggetti cambiano anche gli obblighi di natura gestionale, come riportato nella tabella che segue.

        Rentri, tabella scadenze soggetti obbligati
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        Rentri cosa cambia

        Il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. 152/2006 quali l’emissione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti, basato sulla verifica di ogni codice identificativo EER (codice identificativo di ciascun tipo di rifiuto, contenuto nell’Elenco Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

        Vengono introdotti nuovi modelli di FIR e di Registro di carico e scarico, che da cartacei diverranno digitali, in maniera progressiva in base alla tabella riportata in precedenza.

        FIR digitale, cosa cambia e cosa non cambia

        Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

        Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

        Cosa cambia

        Il D.M. 59/2023:

        • definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
        • fissa una scadenza unica a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
        • prevede l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
        • stabilisce l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
        • mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

        Cosa non cambia

        La disciplina prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda:

        • i soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del FIR;
        • i soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR;
        • la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi;
        • regimi particolari previsti dall’art. 193 (es: rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
        • responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
        • l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

        FIR: i tempi

        • Fino al 12 febbraio 2025: il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo.
        • Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: il FIR si tiene ancora in formato cartaceo con il nuovo modello da vidimare digitalmente.
        • Dal 13 febbraio 2026: i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale. I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.

        Il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:

        • per i rifiuti pericolosi
        • per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

        Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

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        Registro cronologico di carico e scarico

        Il nuovo modello del Registro cronologico di carico e scarico vale per tutti gli operatori, anche quelli non obbligati a iscriversi al Rentri, dal 4 novembre 2024. I soggetti non obbligati possono scaricarlo e stamparlo dal sito del Rentri e vidimarlo presso la Camera di Commercio

        Per i soggetti obbligati all’iscrizione, il nuovo modello di registro è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente tramite RENTRI a decorrere dalle seguenti scadenze:

        • dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti a iscriversi entro tale data;
        • dalla data di iscrizione, per i soggetti tenuti a iscriversi dal 15 giugno ed entro il 14 agosto 2025;
        • dalla data di iscrizione, per i soggetti tenuti a iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

        Dal momento dell’iscrizione, gli operatori dovranno trasmettere al Rentri i dati contenuti nel registro di carico e scarico, entro la fine del mese successivo a quello dell’avvenuta annotazione dell’operazione.

        Firma digitale FIR

        Gli operatori possono gestire i FIR e la tenuta del registro digitale di carico e scarico con propri gestionali oppure avvalersi del servizio Rentri.

        Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente con firma elettronica avanzata o qualificata, dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento dell’arrivo all’impianto e della presa in carico del rifiuto. Inoltre, dovrà essere sottoscritto digitalmente anche da eventuali altri soggetti coinvolti nella fase di trasporto (es. nel caso di trasbordo).

        Per agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale. In alternativa, è possibile evitare la stampa cartacea ed esibire il formulario digitale mediante l’uso di dispositivi mobili, secondo le specifiche tecniche previste dal Ministero.

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        Conservazione digitale a norma per FIR e Registro carico e scarico

        Inoltre, in base alle linee guida AgID, i FIR e i registri di carico e scarico devono essere conservati digitalmente a norma.

        La conservazione digitale a norma dei FIR è obbligatoria:

        • dal 13 febbraio 2026
        • per la durata di 3 anni

        La conservazione digitale del registro di carico e scarico è obbligatoria:

        • dal 13 febbraio 2025
        • per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione

        Sanzioni Rentri

        La mancata o irregolare iscrizione al Rentri o la mancata o incompleta trasmissione dei dati, nei tempi e secondo le modalità previste, comporta per i soggetti obbligati una sanzione da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i rifiuti pericolosi.

        Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

        Le soluzioni Namirial per una corretta gestione digitale del Rentri

        Namirial, azienda multinazionale di soluzioni software e servizi fiduciari digitali, è il partner tecnologico ideale per tutti gli operatori che hanno l’obbligo di iscriversi al Rentri e di gestire digitalmente i FIR e il Registro di carico e scarico rifiuti, potendo fornire sia l’identità digitale SPID sia i servizi di firma digitale e conservazione digitale a norma.

        Per maggiori informazioni puoi visitare le pagine Namirial dedicate a SPID, firma digitale e conservazione documentale a norma. In alternativa, se lo preferisci, puoi compilare il form che segue, chiedendo una consulenza da parte di Namirial.

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