Rottamazione Quinquies, ultime notizie sulla sanatoria fiscale 2025
La Rottamazione Quinquies è la nuova proposta di definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi, contenuta nel disegno di legge AS 1375 attualmente in discussione al Senato.
Questa quinta edizione della cosiddetta rottamazione delle cartelle, mira a offrire condizioni più vantaggiose per la regolarizzazione delle pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il provvedimento, se approvato, potrebbe rappresentare una significativa opportunità per i contribuenti che hanno debiti derivanti da carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, estendendo l’arco temporale rispetto alla precedente rottamazione quater e introducendo regole più flessibili per il pagamento.
Rottamazione Quinquies: i carichi sanabili
La Rottamazione Quinquies consente di regolarizzare i debiti fiscali e contributivi risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, a prescindere dalla data di notifica della cartella.
In linea con quanto previsto dalla rottamazione quater, anche nel caso della Rottamazione Quinquies vi è l’obbligo di corrispondere esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Sono pertanto escluse le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di:
- interessi, sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/1973);
- sanzioni e somme aggiuntive (art. 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999);
- aggio (art. 17 del D.Lgs. 112/1999).
Possono avvalersi della Rottamazione Quinquies anche i contribuenti che abbiano presentato istanza per altre rottamazioni, qualora la precedente adesione sia divenuta inefficace, ad esempio a seguito del mancato versamento di una rata.
Quali debiti restano esclusi dalla Rottamazione Quinquies
Non tutti i debiti possono essere inclusi nella definizione agevolata prevista dalla Rottamazione Quinquies. Restano infatti esclusi, salvo eventuali deroghe specifiche, i seguenti casi:
- aiuti di Stato da recuperare: sono escluse le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall’Unione Europea, in quanto ottenute in violazione delle norme comunitarie e da restituire per garantire la concorrenza leale sul mercato;
- condanne della Corte dei Conti: non rientrano nella rottamazione i crediti derivanti da sentenze di condanna per danni erariali, in quanto legati a responsabilità per l’uso improprio di risorse pubbliche;
- sanzioni penali pecuniarie: restano escluse le multe, le ammende e le altre sanzioni pecuniarie derivanti da condanne penali, in quanto riferite a comportamenti illeciti perseguiti in sede giudiziaria;
- tributi locali non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: come ad esempio IMU o TASI gestiti direttamente dai Comuni, salvo specifica delibera dell’ente;
- debiti già oggetto di precedente definizione agevolata: non possono essere nuovamente inclusi nella Rottamazione Quinquies i debiti per cui si è già beneficiato di una sanatoria in passato, a meno che la normativa non preveda eccezioni specifiche, ciò al fine di evitare un uso reiterato delle definizioni senza regolare adempimento.
Come funziona la Rottamazione Quinquies
L’art. 1 del disegno di legge sulla Rottamazione Quinquies prevede che la definizione agevolata possa avvenire con due diverse modalità di pagamento:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- in rate mensili di uguale importo, individuato dal debitore, fino a un massimo di 120, quindi in un arco temporale di 10 anni. In questo caso, la prima rata va pagata entro il 31 luglio 2025, mentre le restanti rate vanno pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese successivo.
Con il pagamento dell’unica rata o della prima rata si ha l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, ad eccezione del caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Rottamazione Quinquies: gli effetti per il debitore
La presentazione della domanda di definizione determina i seguenti effetti:
a) i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi;
b) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in corso alla data di presentazione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata dovuta per la definizione. Queste rateizzazioni saranno automaticamente revocate al 31 luglio 2025;
c) non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, ad eccezione di quelli già in essere al momento della presentazione della domanda;
d) non potranno essere intraprese nuove procedure esecutive;
e) le procedure esecutive già avviate non potranno proseguire, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non sarà considerato inadempiente ai fini dell’ottenimento di crediti d’imposta e dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dagli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973;
g) potrà essere rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I vantaggi della Rottamazione Quinquies rispetto alla Rottamazione Quater
La Rottamazione Quinquies presenta numerosi vantaggi rispetto alla precedente Rottamazione Quater, prevista dalla legge di Bilancio 2023.
Una delle differenze più significative riguarda la rateizzazione: la Rottamazione Quater consentiva il pagamento in un massimo di 18 rate trimestrali, come previsto dal comma 232 dell’art. 1 della Legge 197/2022, coprendo un periodo di circa 4 anni e mezzo. La Rottamazione Quinquies, invece, permette il pagamento in un massimo di 120 rate mensili, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 1 del disegno di legge AS 1375, offrendo così un orizzonte temporale di 10 anni.
Un ulteriore elemento di favore introdotto dalla Rottamazione Quinquies riguarda la tolleranza nei ritardi di pagamento: la Rottamazione Quater prevede che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione (comma 244 dell’art. 1 della legge 197/2022). Con la Rottamazione Quinquies il contribuente mantiene i benefici anche in presenza di insufficiente o tardivo versamento fino a otto rate, anche non consecutive, come previsto dal comma 13 dell’art. 1 del Ddl AS 1375.
Infine, l’ambito temporale di applicazione è stato esteso: la Rottamazione Quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022, mentre la Rottamazione Quinquies include i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (art. 1 del Ddl AS 1375), ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
Definizione agevolata delle entrate locali
L’articolo 2 del disegno di legge offre a regioni, province, città metropolitane e comuni la facoltà di introdurre una definizione agevolata per le proprie entrate, incluse quelle tributarie, non ancora riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. Questa possibilità è attivabile su richiesta del debitore e prevede l’esclusione del pagamento delle sanzioni relative a tali entrate (comma 1).
Gli enti territoriali che intendono avvalersi di tale facoltà sono tenuti a stabilire con propri provvedimenti il numero massimo di rate in cui il pagamento può essere suddiviso, le relative scadenze, le modalità e i termini per la presentazione della domanda, nonché il termine entro il quale l’ente o il concessionario della riscossione dovrà comunicare l’esito dell’istanza (comma 2).
La presentazione della domanda di definizione comporta l’immediata sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della richiesta (comma 3).
In attesa della Rottamazione Quinquies: come richiedere la riammissione alla Rottamazione Quater
In attesa dell’approvazione del disegno di legge AS 1375, l’art. 3-bis del D.L. 202/2024 ha previsto la possibilità di attivare la procedura di riammissione alla Rottamazione Quater. La riammissione può essere richiesta dai debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata.
Il termine per presentare la domanda di riammissione è il 30 aprile 2025.
La domanda può essere presentata in due modalità:
- online con identità digitale, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID oppure CIE o CNS e selezionando le cartelle o gli avvisi che si intende inserire nella richiesta;
- compilando l’apposito form nel quale vanno indicati il numero della cartella o dell’avviso e il numero della comunicazione originaria delle somme dovute. Inoltre, è necessario allegare un documento di riconoscimento in formato PDF e inserire un indirizzo e-mail valido, al quale sarà inviata la ricevuta della richiesta di riammissione.