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Valore legale degli allegati, la Pec non basta

Solo la firma digitale attribuisce ai documenti allegati la stessa efficacia di un originale cartaceo
Valore legale degli allegati a una Pec spiegato con tante graffette rosse e solo una verde al centro.
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Valore allegati Pec, cosa dice la Ragioneria dello Stato

Gli allegati alla Pec hanno lo stesso valore legale di una copia originale cartacea solo se sono sottoscritti con firma digitale.

Pertanto, se dobbiamo inviare un’email che contiene degli allegati, l’invio tramite Pec non basta a garantire valore legale ai documenti inviati. Affinché gli allegati abbiano lo stesso valore legale di un documento originale cartaceo, sarà necessario usare il sistema di firma digitale.

É quanto chiarisce la circolare n. 3/2014 della Ragioneria Generale dello Stato, in cui si evidenzia la diversa finalità cui assolvono la firma digitale e la posta elettronica certificata, che in alcuni casi vengono ritenute strumenti alternativi, ugualmente idonei a garantire valore legale agli allegati inviati.

La firma digitale, infatti, è un meccanismo riconosciuto dall’ordinamento vigente per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico.

La PEC è un mezzo di trasmissione in grado di identificare univocamente il mittente e il destinatario di un messaggio di posta elettronica. E di attestarne i momenti di invio e ricezione. Ne consegue che, mentre la firma digitale comprova la provenienza e l’autenticità di un documento informatico, la Pec dimostra l’invio e la ricezione del messaggio. Ma non garantisce, di regola, il contenuto del documento o dei documenti allegati né il valore legale agli allegati.

Valore allegati Pec firmati digitalmente

Per far sì che questi ultimi possano essere considerati alla stregua di atti “originali” è necessario, quindi, apporre la firma digitale sul documento. Infatti, i documenti originali informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, hanno piena efficacia giuridica, così da poter essere considerati alla stessa stregua della forma scritta. In pratica, le copie informatiche dei documenti sono equiparate agli originali da cui sono tratti solo se a esse è apposta o associata la firma digitale di persona, idonea ad attestare la conformità agli originali.

A volerla dire tutta, rileggendo bene il Codice di Amministrazione Digitale, è prevista la possibilità di riconoscere validità legale anche ad allegati di una Pec non firmati digitalmente. Ma questo solo nel caso in cui la Pec sia rilasciata a seguito di uno specifico accertamento dell’identità del soggetto richiedente. Questo, di fatto, esclude quasi tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate.

Inoltre, in questo caso la paternità degli allegati dovrebbe comunque coincidere con la titolarità della PEC. Non varrebbe nel caso si allegassero documenti di terzi.

Quindi, la PEC non necessita di firma digitale solo relativamente al contenuto del corpo della mail stessa, altra cosa sono gli allegati.

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