Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate offre informazioni utili sulla correzione di errori nelle comunicazioni relative alla cessione o allo sconto in fattura con riferimento ai Bonus edilizi 2022.
La modalità di correzione dipende dal tipo di errore. Tuttavia, in linea generale, è possibile annullare la comunicazione contenente gli errori inviandone una nuova sostitutiva. L’importante è che la nuova comunicazione venga inviata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della precedente.
Nel caso in cui il termine fosse già trascorso, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore attraverso l’apposita funzionalità a disposizione nella Piattaforma per i Bonus edilizi 2022.
Se, invece, il credito fosse stato accettato, è possibile richiedere all’AdE l’annullamento dell’accettazione legata a comunicazioni errate presentando il Modello predisposto dall’Agenzia, allegato alla Circolare 6 ottobre 2022, n. 33.
Comunicazioni Bonus edilizi 2022, errori e rimedi
1) Errori formali
Con “errori formali” l’AdE intende errori che non inficiano la validità fiscale della comunicazione. Ad esempio:
- dati nel frontespizio (recapiti, codice fiscale, codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica; ecc.);
- indicazione del semestre di riferimento, SAL (stato di avanzamento lavori);
- dati catastali;
- data di esercizio dell’opzione, tipologia del cessionario.
Questa tipologia di errori può essere corretta inviando una PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, evidenziando l’errore commesso. L’Agenzia delle Entrate effettuerà un riscontro con la possibilità di richiede la verifica dei documenti di identità allegati alla richiesta dei Bonus Edilizi 2022 e procederà solo in caso di corrispondenza.
2) Errori sostanziali
Gli “errori sostanziali” sono errori od omissioni che impediscono la lavorazione della richiesta. Esempi sono:
- l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
- errori nel codice fiscale del cedente;
- indicazione di una spesa sostenuta e/o del relativo credito ceduto superiore al valore effettivo.
Nel caso in cui il credito fosse stato accettato dal concessionario anche in presenza di tali errori, è possibile chiedere l’annullamento inviando via PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it il modello allegato alla circolare n. 33/E/2022. Il modello deve essere dotato di firma digitale o autografa sia del cessionario che del cedente (in caso di firma autografa va allegata la copia dei documenti di identità). Nell’ipotesi in cui mancasse la firma di una delle parti, la procedura di annullamento della comunicazione non potrà essere completata.
Bonus edilizi 2022: lo sconto in fattura
Secondo le disposizioni dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) i soggetti che hanno diritto ai Bonus edilizi 2022 possono scegliere, al posto della detrazione fiscale, la cessione del credito d’imposta al fornitore degli interventi, ottenendo uno sconto di pari valore direttamente in fattura.
Si ricorda che gli interventi ammessi sono:
- ristrutturazioni edilizie,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- recupero o restauro delle facciate degli edifici,
- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
- Superbonus 110%.