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Codice CIN e CIR per strutture ricettive e affitti brevi: obblighi e sanzioni

Dal 2025 il Codice Identificativo Nazionale va richiesto tramite la BDSR, la Banca Dati delle Strutture Ricettive
Due gestori davanti una struttura ricettiva con in mano una lavagnetta con scritta "WELCOME OPEN"
Tempo di lettura: 4 minuti

Indice dei contenuti

Codici CIR e CIN, cosa sono

I codici CIR e CIN sono due codici alfanumerici assegnati a tutte le strutture ricettive che, come accade per la partita Iva o per il codice fiscale, servono a identificare in maniera univoca ogni singola struttura.

L’acronimo CIR sta per Codice Identificativo Regionale e indica il codice alfanumerico che ogni singola Regione può assegnare a ciascuna struttura ricettiva presente sul proprio territorio di competenza.

L’acronimo CIN sta per Codice Identificativo Nazionale, un codice alfanumerico che svolge la stessa funzione del CIR, ma lo fa identificando in maniera univoca ogni singola struttura ricettiva nell’ambito di tutto il territorio nazionale.

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Codice CIR, cos’è e come varia in base alla Regione di appartenenza

Il codice CIR Codice Identificativo Regionale è un codice alfanumerico che può avere fino a 16 caratteri e che viene rilasciato su base regionale alle strutture ricettive, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Trattandosi di codici regionali, la disciplina dei CIR è lasciata alla discrezionalità di ciascuna Regione, che in maniera autonoma, con proprie leggi e regolamenti, decide se introdurlo e ne stabilisce le modalità di richiesta e attribuzione.

Da una Regione all’altra può cambiare anche il modo di definire questo codice. Infatti, la maggior parte delle Regioni italiane lo definiscono, appunto, codice identificativo regionale, ma ci sono alcune regioni che hanno adottato una definizione leggermente diversa:

  • la Campania ha adottato il CUSR: Codice Unico delle Strutture Ricettive
  • in Puglia c’è il CIS: Codice Identificativo di Struttura
  • in Sardegna c’è lo IUN: Identificativo Univoco Numerico
  • in Liguria c’è il CITR: Codice Identificativo Turistico Regionale.

Codice CIR, come si ottiene

Il primo passo che si deve compiere per avviare un’attività ricettiva consiste nel presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La presentazione della SCIA può avvenire tramite il portale nazionale Impresa in un giorno oppure tramite il sito web del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune in cui si trova la struttura ricettiva.  In questa fase, il titolare dell’attività deve autenticarsi tramite identità digitale SPID, CIE o CNS, compilare i dati richiesti e allegare i documenti richiesti. In questa fase è utile sottoscrivere con firma digitale sia la SCIA che tutta la documentazione allegata.

Dopo aver registrato la nuova attività, a seconda della Regione in cui si trova la struttura ricettiva interessata cambia la procedura prevista per ottenere il CIR, compresa la documentazione che il richiedente deve allegare. Anche in questo caso, tuttavia, è sempre utile firmare digitalmente tutta la documentazione che viene inviata.

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CIN, cosa cambia rispetto al CIR

Il CIN è stato introdotto dall’art. 13 ter del D.L. 145/2023 (cosiddetto Decreto Anticipi) per “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”.

Mentre il CIR veniva assegnato dalle singole regioni, tramite una procedura diversa da regione a regione, il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo tramite una procedura nazionale unica automatizzata.

La richiesta del CIN deve essere fatta, dal titolare/gestore/delegato della struttura ricettiva, tramite la piattaforma online della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), istituita presso il ministero ai sensi dell’art. 13-quater, c. 4, del D.L 34/2019. Alla piattaforma si accede tramite SPID o CIE oppure, in caso di utenti stranieri che non hanno SPID, tramite credenziali di accesso che devono essere richieste al ministero.

Con l’entrata in vigore del CIN restano comunque in vigore le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.

Chi deve chiedere il CIN

La richiesta del CIN deve essere fatta da:

  • titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • locatori di unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • locatori di unità immobiliari a uso abitativo, destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 50/2017.

Il termine ultimo per ottenere il CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, quindi dall’inizio di quest’anno le strutture ricettive che non hanno il Codice Identificativo Nazionale sono suscettibili di sanzione per mancato ottenimento del CIN.

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Dove va esposto il CIN

Come specificato sul proprio sito dal Ministero del Turismo, chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche un’unità immobiliare a uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto a esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, laddove questi contengano una rappresentazione chiara e sufficientemente esaustiva delle caratteristiche dell’immobile.

Quali sanzioni per mancato ottenimento o mancata esposizione del CIN

Le sanzioni previste per il mancato possesso o la mancata esposizione del Cin sono le seguenti:

  • mancato possesso del CIN: sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro, in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile
  • mancata esposizione del CIN: sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro, in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

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