Concordato Preventivo Biennale: un’opportunità per la compliance fiscale
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal 2024 e disciplinato dal D.Lgs. 13/2024 e dal D.L. 167/2024, è uno strumento di compliance fiscale che offre ai contribuenti la possibilità di stipulare un accordo con l’Agenzia delle Entrate per determinare in maniera anticipata le imposte da pagare per un periodo di due anni.
L’adesione al concordato è volontaria e non vincolante e implica che, per i due anni successivi, il contribuente pagherà le imposte sulla base dei valori pattuiti in via anticipata con l’amministrazione finanziaria, evitando di calcolare l’imposta annuale sulla base dei suoi dati contabili effettivi.
Questo strumento nasce con l’obiettivo di fornire ai soggetti passivi una maggiore prevedibilità in termini di onere tributario e di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Chi può aderire al Concordato Preventivo Biennale: requisiti soggettivi
Il Concordato Preventivo Biennale è riservato ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che rientrano nel campo di applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Si tratta di chi opera nei settori dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Per poter aderire al CPB, in base agli ISA il contribuente deve avere un livello di affidabilità fiscale giudicato congruo dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’accesso al concordato è consentito soltanto a chi, con riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello cui la proposta si riferisce, non abbia debiti tributari o contributivi accertati in via definitiva da una sentenza irrevocabile o atti impositivi non più impugnabili. Una deroga è prevista se, entro i termini per l’adesione al concordato, il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5mila euro.
Cause ostative all’adesione: individuazione dei criteri di esclusione
Non possono accedere al Concordato Preventivo Biennale i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni che prevedono l’esclusione dal concordato:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (in presenza di un obbligo a farlo) in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti al concordato;
- condanne per reati fiscali o patrimoniali previsti dal D.Lgs. 74/2000 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); dall’articolo 2621 del Codice Civile (false comunicazioni sociali); dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio). L’esclusione ha effetto se i reati sono stati commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione al regime forfetario, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
- realizzazione di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) o modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del DPR 917/1986, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato.
L’oggetto del Concordato Biennale: redditi e valore della produzione netta coinvolti
Il Concordato Preventivo Biennale definisce in maniera specifica le tipologie di reddito e il valore della produzione netta che ne costituiscono l’oggetto.
Per quanto concerne il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, l’accordo riguarda tale reddito al netto delle plusvalenze e minusvalenze specificate ai commi 1-bis e 1-bis.1 del medesimo articolo. Sono inclusi, altresì, i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale, come indicato al comma 1-quater del citato articolo 54.
Per quanto riguarda il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR (e, per i soggetti IRES, alle disposizioni della sezione I del capo II del titolo II del TUIR, o, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR), l’oggetto del Concordato esclude i valori relativi a plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all’articolo 101 del TUIR. Sono compresi, invece, gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, in un Gruppo di interesse economico (GEIE), o da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui agli articoli 115 o 116 del TUIR, nonché gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.
Si precisa che il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può in alcun caso assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Per quanto concerne il valore della produzione netta oggetto di Concordato esso è determinato in riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs. 446/1997, escludendo le componenti che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo oggetto del Concordato, come precedentemente specificato. Anche per il valore della produzione netta è stabilito un limite minimo di 2.000 euro.
Elaborazione della proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate
La proposta di Concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati che il contribuente è chiamato a comunicare ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e a specifici elementi informativi richiesti dal CPB. A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software dedicato, denominato “Il tuo ISA CPB”.
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato è prevista un’intensificazione dei controlli, fermo restando che il rifiuto della proposta non comporta alcuna conseguenza.
Effetti derivanti dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale
L’accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale comporta per il contribuente, durante i periodi d’imposta oggetto dell’accordo, l’obbligo di assolvere ai consueti adempimenti contabili e dichiarativi.
In particolare, è richiesta la puntuale indicazione degli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la comunicazione dei dati attraverso la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In seguito all’adesione alla proposta di concordato, il soggetto aderente è escluso dagli accertamenti previsti dall’articolo 39 del DPR 600/1973, a condizione che, a seguito dell’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria, non emergano le specifiche cause di decadenza dall’accordo.
In secondo luogo, chi aderisce al concordato accede ai benefici premiali specifici del regime ISA, ivi inclusi quelli relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). È importante sottolineare, tuttavia, che l’adesione al concordato non produce alcun effetto ai fini IVA.
Cessazione e decadenza del Concordato Preventivo Biennale: cause e conseguenze
L’efficacia del Concordato Preventivo Biennale può venire meno al verificarsi di specifiche circostanze che alterino significativamente i presupposti su cui si è basato l’accordo tra il fisco e il contribuente.
In particolare, il concordato cessa di avere efficacia nelle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività;
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente (salvo il caso in cui per le nuove attività sia prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
- adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del DPR 917/1986;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
Oltre alle cause di cessazione, la normativa prevede specifiche ipotesi di decadenza dal concordato, che ne comportano la cessazione degli effetti per entrambi i periodi d’imposta.
Tra le fattispecie che determinano la decadenza vi sono gli accertamenti di particolare entità e gli omessi versamenti, il venir meno di una delle condizioni di accesso al concordato, il verificarsi di una causa di esclusione.
In caso di decadenza dal concordato, restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e sul valore della produzione netta concordati, qualora questi ultimi risultino superiori a quelli effettivamente conseguiti.
Concordato Preventivo Biennale 2024: continuità e nuovi sviluppi per il 2025
Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 è necessario non avere già un’adesione in corso per il primo biennio 2024-2025.
Per il Concordato Preventivo Biennale relativo al biennio 2025-2026, l’adesione alla proposta dell’Agenzia delle Entrate può avvenire con due modalità telematiche:
- congiuntamente all’invio della dichiarazione dei redditi e dei modelli ISA;
- in via autonoma, usando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Va precisato che il termine massimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi 2025, per il periodo d’imposta 2024, è il 31 ottobre 2025. Invece, l’adesione al Concordato (come pure la revoca dell’adesione) va fatta entro il 31 luglio 2025. Questo termine, però, potrebbe essere spostato al 30 settembre se sarà confermato quanto previsto dal decreto correttivo approvato in via preliminare il 13 marzo scorso.
In ogni caso, chi intende aderire alla proposta di Concordato Preventivo Biennale congiuntamente all’invio della dichiarazione, dovrà anticiparne la presentazione.
Lo schema di decreto legislativo correttivo prevede, inoltre, l’esclusione dei forfettari (che erano stati ammessi il primo anno in via sperimentale) dal CPB, ad eccezione dei contribuenti che sono usciti da tale regime nel 2024 per aver superato il limite di 100.000 euro di ricavi o compensi (e non il limite di 85.000 euro).
Altre modifiche previste riguardano le cause di esclusione. Il decreto legislativo correttivo precisa che per operazioni di conferimenti si intendono solamente quelle che hanno per oggetto un’azienda o un ramo di essa. Tale norma avrebbe effetto retroattivo.
Per i professionisti in associazioni, società tra professionisti o tra avvocati, si introduce una nuova causa di esclusione: la mancata adesione o l’uscita dal concordato di un solo socio comporta la perdita del diritto al regime per l’intero gruppo.
Infine, è stabilito un tetto massimo all’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del D.Lgs. 13/24.
A chi conviene il Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale permette di evitare sorprese in fase di dichiarazione dei redditi, offrendo una maggiore certezza sul carico fiscale. È importante considerare, però, che se l’attività economica genera un reddito inferiore rispetto a quanto previsto al momento dell’adesione, il contribuente è comunque tenuto a versare l’importo delle imposte concordate.
Per questo, il CPB si rivela particolarmente vantaggioso per le imprese stabili e quelle operanti in settori a bassa volatilità, dove i ricavi sono relativamente prevedibili, consentendo una pianificazione finanziaria precisa e a lungo termine.
Inoltre, il concordato è conveniente per professionisti e imprenditori con un’alta affidabilità fiscale, ovvero coloro che ottengono un elevato punteggio tramite gli ISA. Questi soggetti possono beneficiare non solo della semplificazione degli adempimenti fiscali, ma anche di vantaggi premiali, come l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni IVA.