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Fattura reverse charge: quando è obbligatorio l’autoinvio

Il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato dal 1° gennaio 2022 al 1°luglio 2022 la data per l'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura reverse charge.
Fattura reverse charge: quando è obbligatorio l'autoinvio
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Indice dei contenuti

Che cos’è il reverse charge?

Il 2022 è un anno di novità in materia di fatturazione elettronica e fattura reverse charge. La Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito la data del 01/01/2022 per l’obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) dell’autofattura relativa sia al reverse charge interno che al reverse charge esterno, ma il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha rinviato tale la data al 01/07/2022.

Che cos’è il reverse charge? Il reverse charge -in italiano “inversione contabile”- è un’imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene applicata in alcuni casi specifici. In sostanza, il contribuente che riceve la fattura non paga l’IVA all’emittente, ma la versa direttamente all’erario. Ciò significa che l’inversione contabile è un’imposta indiretta trasferita dal contribuente al fisco che permette di applicare l’IVA in modo che non vi siano possibilità di effettuare meccanismi fraudolenti di applicazione. Il reverse charge è quindi uno strumento di lotta all’evasione fiscale, in quanto consente di tracciare le operazioni commerciali in modo più efficace e semplifica la fatturazione. Questo particolare meccanismo di applicazione dell’IVA è disciplinato dal disciplinato dal DPR n. 633/1972.

Il reverse charge si suddivide in due differenti ambiti di applicazione:

  1. Reverse charge estero: riguarda le operazioni commerciali effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Stati membri dell’Unione Europea. In altre parole, l’inversione contabile esterna trova applicazione per tutte quelle operazioni IVA territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti in Italia nei confronti di soggetti passivi di imposta italiani;
  2. Reverse charge interno: riguarda le operazioni commerciali effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia. 

Fattura in reverse charge: adempimenti e tipologie di documenti

A partire dal 1° luglio 2022, con l’abolizione dell’Esterometro, è entrato in vigore l’obbligo invio SdI 2022. Ciò significa che la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, già obbligatoria in Italia, è necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

I termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere prevedono quanto segue: 

  • Fatture attive: dovranno essere emesse alla data di effettuazione dell’operazione e trasmesse al SdI ed ai soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
  • Fatture passive: per le fatture ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura reverse charge entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione delle fatture elettroniche occorrerà utilizzare il codice “Tipo Documento” specifico per ogni operazione: 

  • TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti nel caso in cui l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).

Quali sono le sanzioni per l’omessa fatturazione integrazione/autofatturazione?

In caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la normativa prevede una sanzione amministrativa di 2€ per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400 € mensili

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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