Il Green Pass è lo strumento messo a punto dall’Unione Europea per consentire ai cittadini di muoversi liberamente e in sicurezza in epoca di pandemia. È un documento digitale – dotato di QR Code e di una firma digitale che lo rende sicuro – che attesta una delle seguenti tre condizioni:
- l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19
- l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
- l’avvenuta guarigione dal virus negli ultimi sei mesi
Caratteristiche principali
Il Green Pass è una certificazione che può avere formato digitale o cartaceo. Contiene un codice QR che ne consente la scansione e viene firmato digitalmente dall’organismo che lo emette. Ciò rende il Green Pass sicuro e garantisce l’autenticità e la certezza dei dati riportati. Il certificato è emesso in due lingue: quella del Paese che lo rilascia e l’inglese. Per i territori dove vige il bilinguismo è emesso anche in francese o tedesco. Il Green Pass è gratuito e valido in tutti i Paesi Ue e dell’area Schengen per 12 mesi dal rilascio.
Come si ottiene il Green Pass
Al momento ci sono diversi canali per ottenere il certificato Covid:
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tramite il sito www.dgc.gov.it, accedendovi con la propria identità digitale (SPID o CIE). Al sito si accede anche con la tessera sanitaria o, per chi non è iscritto al servizio sanitario nazionale, con il documento fornito in fase di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di avvenuta guarigione;
- tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della propria Regione di residenza;
- tramite l’app Immuni;
- tramite l’app Io.
Chi non ha accesso o dimestichezza con gli strumenti digitali può recuperare il certificato, in versione digitale o cartacea, usando la tessera sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di famiglia, pediatra, farmacista.
Sicurezza e tutela della privacy: i dati inclusi nel certificato Green Pass
Il Green Pass contiene informazioni fondamentali quali nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino/test/guarigione e identificativo unico. I certificati comprendono solo una serie limitata di informazioni necessarie ai fini della verifica. I Paesi membri controllano solo la validità e l’autenticità del certificato, accertando chi lo ha rilasciato e firmato. I dati contenuti nel Green Pass non si possono acquisire, memorizzare o utilizzare in altro modo. Essi sono custoditi esclusivamente dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato Covid.
Come funziona il Green Pass
Il Green Pass contiene un codice QR con una firma digitale, indispensabile per impedirne la falsificazione. Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale con cui sottoscrivere il documento rilasciato. Al momento del controllo, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma.
Ogni Paese conserva le chiavi di firma in una banca dati protetta, ma la Commissione europea ha creato un gateway unico per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’Ue. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway – dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale – e restano quindi ulteriormente tutelati.
Green Pass italiano ed europeo
In Italia il Green Pass (anche detto Certificazione verde digitale COVID-19 o Passaporto vaccinale) è previsto dal Dpcm del 17 giugno 2021. Con esso si facilita la partecipazione a eventi pubblici (fiere, concerti, gare sportive, cerimonie religiose o civili), l’accesso alle RSA e gli spostamenti da territori in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 1° luglio, il Green Pass italiano è valido anche come “EU digital Covid certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Ue.
Green Pass italiano e EU Digital Covid Certificate (EUDCC) non sono, tuttavia, due certificati differenti. La diversa denominazione, che rischia di creare confusione, nasce dall’esistenza di un doppio livello di regolamentazione. Oltre al Dpcm del 17 giugno, la materia è disciplinata anche dal Regolamento UE 2021/953, approvato lo scorso 14 giugno, che definisce a livello sovranazionale un quadro di regole comuni (compreso lo schema che il certificato deve avere e le informazioni che deve contenere) che gli Stati membri devono rispettare per il rilascio dei certificati.