Il PPT Processo Penale Telematico in Italia ha subìto un’accelerazione con la pandemia. Le restrizioni provocate dal Covid-19 e l’esigenza di evitare assembramenti nei tribunali hanno spinto il Ministero della Giustizia a prendere provvedimenti tesi ad avviare anche nel processo penale (come già avvenuto in quelli civile e amministrativo) una rivoluzione digitale.
Successivamente, un nuovo e più profondo impulso allo sviluppo del PPT è giunto con la riforma della giustizia penale prevista dalla legge-delega 134/2021. Lo scorso 4 agosto il Governo ha approvato il decreto attuativo della legge-delega, introducendo importanti novità in termini di digitalizzazione.
PPT Processo Penale Telematico, gli interventi emergenziali durante la pandemia
Uno degli interventi cardine adottati durante la crisi pandemica è stato il provvedimento del 5 febbraio 2021 del DGSIA (Direttore Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia) che ha introdotto disposizioni sul deposito telematico degli atti. Questo provvedimento nasceva da una doppia esigenza: rispettare le disposizioni governative di contrasto al Covid e permettere alla giustizia penale di continuare a funzionare.
Il PDP: Portale Deposito atti Penali
Il provvedimento del DGSIA indica nel PDP Portale Deposito atti Penali lo strumento per il deposito tramite upload degli atti indirizzati alla Procura e relativi alla fase del processo successiva all’invio dell’avviso di chiusura delle indagini. Il PDP, raggiungibile tramite il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all’indirizzo http://pst.giustizia.it, prevede un’area riservata cui gli avvocati possono accedere tramite smartcard o SPID.
Possono accedere alle funzionalità del PDP soltanto gli avvocati che dispongano di una PEC registrata nel ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, in cui a ciascuna PEC vengono associati i dati identificativi dei cosiddetti “soggetti abilitati esterni”. Per poter operare tramite il PDP è necessario, inoltre, disporre di un dispositivo di firma digitale (smartcard o token USB).
La nomina del difensore
Per poter procedere con il deposito degli atti è necessario che la nomina dell’avvocato difensore sia stata inserita nel ReGeWEB, il registro di Cancelleria in formato web. Tale inserimento è requisito indispensabile anche per ottenere visibilità dei procedimenti che sono stati autorizzati.
Quali atti si possono depositare sul PDP
Sul PDP è possibile depositare gli atti relativi a:
- memorie, documenti, richieste e istanze
- istanza di opposizione all’archiviazione
- denuncia
- querela e relativa procura speciale
- nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato
Il deposito degli atti con Pec
Tutti gli atti, comunicazioni e istanze che non rientrano tra quelle che si depositano tramite PDP devono essere depositati tramite Pec.
Formato dell’atto e dei documenti allegati
Il documento informatico da depositare telematicamente deve rispettare tre requisiti:
› essere in formato PDF
› derivare dalla trasformazione di un documento testuale,senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo pertanto ammessa la scansione di immagini
› essere sottoscritto con firma digitale
I documenti allegati all’atto devono rispettare due requisiti:
› essere in formato PDF
› essere firmati digitalmentenei casi previsti dalla legge
Tipi di firma ammessi e dimensioni massime per ciascun deposito
Per la firma digitale dell’atto e degli allegati sono consentiti il formato PAdES e CAdES. La dimensione massima consentita per ciascun deposito è di 30 MB.
PPT, le novità introdotte dalla riforma della giustizia penale
Le novità più interessanti della riforma del processo penale riguardano la transizione digitale e telematica. La trasformazione digitale del processo penale riguarda sia le fasi della formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti, sia la possibilità di produrre registrazioni audiovisive o partecipare a distanza durante alcune fasi del procedimento penale.
Principi generali su formazione e deposito degli atti nel PPT Processo Penale Telematico
In tema di formazione e deposito degli atti, la legge-delega stabilisce una serie di principi e criteri:
› gli atti e i documenti processuali devono poter essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità e, ove previsto dalla legge, segretezza;
› nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni devono poter avvenire con modalità telematiche;
› le trasmissioni e le ricezioni in via telematica devono assicurare al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché certezza sull’identità di mittente e destinatario;
› per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito deve poter avvenire anche con modalità non telematica.
PPT, la formazione degli atti
Per la formazione degli atti la legge-delega introduce il principio generale per cui ogni volta che è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico.
Una deroga è prevista per gli atti che, per loro natura o per esigenze processuali, non possono avere la forma di documento informatico. In questi casi è consentita la formazione di atti non digitali. Tuttavia, gli atti e documenti analogici devono essere convertiti senza ritardo in formato digitale, dall’ufficio che li ha prodotti o ricevuti, in modo da garantire la completezza del fascicolo informatico.
PPT, il deposito telematico degli atti
La legge-delega stabilisce che in ogni fase del procedimento penale il deposito di atti, documenti, richieste, memorie deve avvenire esclusivamente in maniera telematica. Ciò nel rispetto delle norme su sottoscrizione, trasmissione e ricezione di atti e documenti informatici. Il deposito telematico deve garantire la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario.
Anche in questo caso sono previste deroghe. Il deposito telematico non si applica ad atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. È previsto, inoltre, che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Il fascicolo processuale informatico
La legge-delega stabilisce che i fascicoli informatici del procedimento penale debbano essere formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale. Stabilisce, inoltre, che bisogna garantire l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché una facile consultazione telematica del fascicolo.
Come abbiamo già visto, gli atti depositati in modalità analogica devono essere convertiti in modalità telematica senza ritardo, così da poter essere aggiunti al fascicolo informatico. Fatta sempre eccezione per quegli atti che per loro natura o che per particolari esigenze processuali non possono essere digitali. In ogni caso, il fascicolo informatico deve contenere un elenco dettagliato degli atti e documenti che non si sono potuti digitalizzare.
La norma stabilisce, infine, che le copie digitali, anche per immagine, di atti e documenti processuali “nativi analogici” e presenti nel fascicolo, equivalgono all’originale anche se non sono firmati digitalmente.
Quali sono i termini per il deposito degli atti nel PPT Processo Penale Telematico
La possibilità di operare telematicamente ha reso necessario un intervento del legislatore per stabilire i termini di decorrenza finali e iniziali legati a un deposito telematico di un atto.
La scadenza per il deposito telematico di un atto si considera rispettata se l’accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.
Invece, quando un atto viene depositato telematicamente al di fuori dell’orario dell’ufficio giudiziario, la decorrenza dei termini parte dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio. Quindi se si deposita telematicamente un atto il sabato sera, i termini decorrono dal lunedì e non dalla domenica, che è giorno di chiusura dell’ufficio.
Cosa succede se i sistemi informatici non funzionano?
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari, la norma stabilisce che durante tutto il periodo del malfunzionamento gli atti e i documenti vengano redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche. Le copie analogiche dovranno in seguito essere convertite in digitale. In questo modo si evita che il procedimento penale subisca rallentamenti, ma si tutela anche l’integrità del fascicolo informatico.
La notifica degli atti nel PPT Processo Penale Telematico
La legge-delega stabilisce come criterio generale e prioritario la notifica per via telematica degli atti. La notifica avviene al domicilio digitale del destinatario, ovvero al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Tuttavia, la notifica digitale non è l’unica forma prevista. Sono sempre considerate valide, infatti, le altre modalità di notifica, nei casi in cui risulti impossibile procedere con la modalità telematica.
Udienze a distanza
La legge-delega interviene anche sulla possibilità di partecipare ad atti e udienze a distanza. Ciò avviene con collegamento audiovisivo tra l’aula o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o partecipano all’udienza a distanza.