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Investimenti sostenibili 4.0: che cos’è e a chi è rivolto

Investimenti sostenibili 4.0 è la misura a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L'obiettivo è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.
Investimenti sostenibili 4.0: che cos'è e a chi è rivolto
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Indice dei contenuti

Che cos’è investimenti sostenibili 4.0?

Investimenti sostenibili 4.0 è la misura a sostegno di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che intende favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con un duplice obiettivo: superare le difficoltà causate dall’emergenza Covid e indirizzare la ripresa degli investimenti verso ambiti considerati strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico italiano.

La misura, istituita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2022, si pone in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari Innovativi” (decreti ministeriali del 9 marzo 2018 e del 30 ottobre 2019), rispetto ai quali presenta comunque significativi elementi di novità.

Cosa prevede la misura investimenti sostenibili?

Investimenti sostenibili 4.0 prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni a favore di programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato, coerente con il piano Transizione 4.0, proposti da micro, piccole e medie imprese, ovvero da tutte quelle realtà che costituiscono il tessuto PMI Italia.

Sarà data priorità alle proposte che offriranno un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea, in particolare a quelle che:

  • Favoriranno la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
  • Miglioreranno la sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente.

Che cosa finanzia investimenti sostenibili 4.0?

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

  • Attività manifatturiere;
  • Servizi alle imprese.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1.  Macchinari, impianti e attrezzature;
  2. Opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili;
  3. Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui al punto 1);
  4. Acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica.

Inoltre, per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono ammesse le spese relative ai servizi di consulenza necessari alla definizione della diagnosi energetica, nei limiti del 3% dell’importo complessivo e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

  • Prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
  • Essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
  • Essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale;
  • Rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili:
    • Nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
    • Nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
  • Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
  • Prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

A chi si rivolge l’agevolazione?

Investimenti sostenibili 4.0 è l’incentivo rivolto alle PMI innovative ubicate su tutto il territorio nazionale che devono:

  • Essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
  • Trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  • Aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • Non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

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