Obbligo fattura elettronica per enti non profit: cosa c’è da sapere

Obbligo fattura elettronica per enti non profit: cosa c'è da sapere

Obbligo fattura elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria per tutti i titolari di partita IVAinclusi gli enti non profit.

Il D.Lgs.127/2015modificato dalla L.205/2017 , ha stabilito che, a  partire dal 1°gennaio 2019, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi, e relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

Tale obbligo inizialmente non era generalizzato in quanto la norma prevedeva una serie di soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica. Tra questi erano da annoverare i soggetti passivi che applicano il regime fiscale previsto dalla L.398/1991 e che nell’anno precedente avevano conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Per tali soggetti era prevista la facoltà di continuare ad emettere fatture in formato cartaceo.

Nel tempo l’obbligo di emettere fattura elettronica è stato esteso. A partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 il limite di 65.000 euro è stato abbassato a 25.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2024 esso è stato completamente eliminato. 

Obbligo fatturazione elettronica forfettari L.398/1991

Come abbiamo detto, attualmente tutti i soggetti che hanno optato per il regime forfettario previsto dalla L.398/1991 hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, a prescindere dall’importo dei proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali. Va precisato, però, che tali soggetti sono, in linea di massima, esonerati dalla certificazione dei corrispettivi e dalla fatturazione, salvo il caso di pubblicità e sponsorizzazioni, per le quali sono tenute ad emettere fattura. Per queste ultime operazioni, pertanto, va emessa obbligatoriamente fattura elettronica.

La legge 398/1991 prevede un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro, che sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che svolgono attività sportive dilettantistiche, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro. Costoro possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi in modo forfettario.

Con il D.L. 417/1991 e la L.350/2003 il regime in esame è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza.

Il regime forfettario previsto dalla L.398/1991 viene applicato in seguito ad opzione da parte dell’ente non profit. L’opzione deve essere esercitata mediante comunicazione:

  • da effettuare alla SIAE competente, in base al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui la stessa ha effetto;
  • all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione del quadro VO.

Essa è vincolante per 5 anni, salvo il caso in cui venga superato il limite di 400.000 euro. In quest’ultima ipotesi il regime agevolato cessa automaticamente a partire dal mese successivo a quello nel quale il limite è stato superato.

Obbligo fattura elettronica forfettari L.398/1991: alcune precisazioni

L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli enti non commerciali che hanno partita IVA. Pertanto:

  • l’ente non profit che non ha partita IVA ed opera esclusivamente con il proprio codice fiscale, in quanto svolge solamente attività istituzionali mentre non svolge attività commerciali, non essendo un soggetto passivo IVA non è tenuto all’emissione della fattura, né cartacea, né elettronica. Tale soggetto può, però, ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori. In questi casi il fornitore è obbligato a consegnare all’Ente una copia cartacea o digiitale della fattura, con la precisazione che il documento elettronico è disponibile all’interno del SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate);
  • se l’ente non profit ha Partita IVA è obbligato ad emettere le fatture in formato elettronico, sia che abbia optato per il regime forfettario previsto dalla L.398/91, che in caso contrario. Nel caso di applicazione del regime forfettario l’emissione della fattura è prevista solamente per le pubblicità e le sponsorizzazioni.

Gli enti non profit, non titolari di Partita IVA, che forniscono prestazioni alla Pubblica Amministrazione (PA) non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica: lo ha precisato il MEF in risposta ad una interrogazione parlamentare del 2015. Il Ministero ha chiarito che la fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura, ma tale obbligo non modifica i presupposti per l’emissione della stessa. In pratica, i soggetti che non sono tenuti ad emettere fattura, in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Pertanto gli enti non profit non titolari di Partita IVA potranno continuare a certificare le somme percepite dalla PA mediante l’emissione di note di debito in forma cartacea.

Le regole da seguire per gli enti non profit

L’emissione e l’invio della fattura elettronica può essere fatta mediante  il software fornito gratuitamente da parte dell’Agenzia delle Entrate o mediante software di terzi omologati.

Gli enti non profit devono provvedere anche alla conservazione elettronica delle fatture emesse, che può avvenire mediante il servizio gratuito offerto dal Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate o grazie alla sottoscrizione di un contratto con un soggetto esterno abilitato a tale servizio. Non vi è, invece, l’obbligo di conservazione elettronica per le fatture passive.

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