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Come districarsi tra le norme del regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale a cui si applica un'aliquota conveniente e prevede semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Come districarsi tra le norme del regime forfettario
Tempo di lettura: 5 minuti

Indice dei contenuti

Regime forfettario: che cos’è e a chi si rivolge?

Introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato previsto in Italia e sostituisce i precedenti regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, ovvero il regime delle le nuove attività produttive, il regime fiscale di vantaggio, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi, e il regime contabile agevolato. 

Il regime forfettario, che prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili rispetto al regime ordinario, è destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

Conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da differenti codici ATECO (ATtività ECOnomiche), bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;

Sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario?

I soggetti che non possono accedere al forfettario sono i seguenti:

  • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • Soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato, ma a patto che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge e sopra descritti.

Vantaggi del regime forfettario: tassazione, semplificazioni e adempimenti

Chi usufruisce del regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’importo di ricavi e compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata in base al codice ATECO.

Come abbiamo già detto, il regime forfettario è un regime agevolato che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva (ovvero un tributo unico che prende il posto delle imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) del 5%, per un massimo di 5 anni, in caso di nuove attività, o del 15% per le attività già esistenti. Tali percentuali, a differenza dell’imposta ordinaria (IRPEF), si applicano senza mai variare qualunque sia il volume dei compensi incassati.

Per i contribuenti che adottano il forfetario sono previste anche una serie di semplificazioni ai fini IVA:

  • Non devono addebitare l’IVA in fattura ai propri clienti né detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;
  • Sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
  • Non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;

E ai fini delle imposte sui redditi:

  • Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • Sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Attenzione: in questo caso nella dichiarazione dei redditi sarà necessario indicare l’importo pagato e il codice fiscale della persona che ha ricevuto il versamento;
  • Non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti, ma devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Coloro che applicano il regime forfettario sono soggetti anche agli obblighi di:

  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • Certificazione dei corrispettivi.

Resta quindi obbligatoria l’emissione e la conservazione della fattura (senza addebito dell’IVA a titolo di rivalsa) o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino elettronico.

Regime forfettario 2022: obbligo di fatturazione elettronica

La fattura elettronica forfettario è una delle novità 2022 in materia di fatture web di imprese e professionisti: il Decreto Legge 36/2022 (Decreto PNRR 2) stabilisce infatti che dal 1° luglio 2022 saranno soggetti all’emissione di e-fattura anche i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Coloro che non raggiungono la predetta soglia dei 25.000 euro, le cosiddette micro partite IVA, saranno invece tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024. 

La fattura elettronica regime forfettario è uno strumento che permette di contrastare in modo efficace la lotta all’evasione fiscale e riduce i costi di stampa, di archiviazione e i possibili errori legati alla gestione dei documenti fiscali in formato cartaceo.

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  • Gestire l’anagrafica clienti, fornitori e articoli;
  • Gestire più codici IVA e i sezionali;
  • Avere sotto controllo lo scadenziario, gli incassi e i pagamenti;
  • Personalizzare i template fatture.

Ricapitolando, ecco quali sono i principali vantaggi della di FatturePlus Namirial:

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