Regime forfettario e Reverse charge: dal 1° ottobre 2025 versamenti IVA più semplici
Dal 1° ottobre 2025 c’è un importante cambiamento per i contribuenti in regime forfettario che ricevono fatture soggette a reverse charge.
Il cosiddetto Decreto Fiscale Correttivo-bis, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha introdotto per i soggetti forfettari la possibilità di effettuare il versamento dell’IVA trimestrale, e non più mensile, per gli acquisti intracomunitari di beni o servizi effettuati dal 1° ottobre 2025 e per i quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Questa novità è una semplificazione importante per i contribuenti in regime forfettario, per i quali la gestione dell’IVA in presenza di operazioni soggette a reverse charge è stata finora (soprattutto per i forfettari con un volume d’affari minore) troppo complicata e spesso fonte di errori.
Partita IVA regime forfettario: come funziona l’inversione contabile
Il reverse charge, o inversione contabile, è una modalità di applicazione dell’IVA in cui il debitore d’imposta non è il fornitore, ma il cliente che riceve la prestazione o il bene. Viene impiegato per contrastare l’evasione in settori economici considerati più a rischio e per disciplinare le operazioni internazionali.
Chi adotta il regime forfettario e riceve una fattura soggetta a reverse charge deve integrare il documento ricevuto o emettere autofattura, a seconda dei casi, calcolando l’imposta dovuta. Nonostante le agevolazioni previste, il regime forfettario non fa venir meno la soggettività passiva ai fini IVA. Questo significa che i contribuenti in regime forfettario sono obbligati al versamento dell’IVA in tutte le operazioni passive in cui risultano debitori d’imposta.
Di contro, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, per cui l’imposta versata rappresenta un costo effettivo.
Nonostante il versamento dell’IVA, il contribuente in regime forfetario non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale. Questo obbligo è esplicitamente escluso per chi aderisce a questo regime agevolato e tale semplificazione si aggiunge alle altre agevolazioni previste per chi opera in regime forfettario.
Partite IVA regime forfettario: versamento dell’IVA in caso di reverse charge
Sia che scelga di integrare la fattura ricevuta o di emettere autofattura, in entrambi i casi il contribuente in regime forfettario deve inoltrare il documento al Sistema di Interscambio (SdI) usando correttamente i codici tipo documento.
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite modello F24, entro i termini previsti.
È importante, inoltre, che il contribuente verifichi di aver adempiuto correttamente agli obblighi formali stabiliti dalla normativa in materia di regime forfettario e IVA, anche in caso di operazioni in reverse charge occasionali.
Regime forfettario partita IVA: gli obblighi in caso di reverse charge interno ed esterno
Il reverse charge interno ed esterno impongono regole differenti a seconda del tipo di operazione:
- per le operazioni interne svolte tra due soggetti stabiliti entrambi in Italia (come nel caso dei servizi di pulizia, lavori edili o prestazioni in subappalto) il reverse charge si applica solo se il prestatore non è a sua volta in regime forfettario;
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per le operazioni esterne, ovvero quando il fornitore è un soggetto estero, i contribuenti forfettari devono distinguere tra:
- acquisti di servizi, territorialmente rilevanti in Italia: in questo caso, l’IVA va assolta dal committente italiano anche se in regime forfettario;
- acquisti di beni, per i quali si applica una soglia annua di 10.000 euro. Sotto questa soglia, si considerano acquisti interni; sopra, si applicano le regole del reverse charge.
Tasse Partita IVA regime forfettario: le regole restano, cambiano i tempi
Fino al 30 settembre 2025, l’IVA sulle operazioni in reverse charge va versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
A partire dal 1° ottobre 2025 il versamento diventa trimestrale. Le nuove scadenze saranno: 16 maggio per il primo trimestre, 20 agosto per il secondo trimestre, 16 novembre per il terzo trimestre e 16 febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.
Per i contribuenti in regime forfettario, la novità semplifica la pianificazione finanziaria, riduce il numero di admepimenti e, di conseguenza, anche il rischio di commettere errori, soprattutto da parte di chi gestisce autonomamente la propria contabilità.
Districarsi tra le norme: più semplice con il software giusto
Le facilitazioni offerte dal regime forfettario non eliminano la necessità di conoscere le regole fiscali applicabili alle singole operazioni. Al contrario, in presenza di obblighi come il reverse charge, l’assenza di liquidazioni IVA e di dichiarazioni periodiche impone al contribuente un maggior grado di consapevolezza.
Districarsi tra le norme diventa più semplice se si adottano strumenti adeguati. Per gestire le fatture elettroniche in modo semplice e automatizzato, anche in presenza di operazioni soggette a reverse charge, una delle soluzioni più efficaci presenti sul mercato è FatturePlus di Namirial.
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