Quando si applica il reverse charge e come funziona

Quando si applica il reverse charge e come funziona

Che cos’è il reverse charge?

Il reverse charge -cosiddetta inversione contabile- è un particolare metodo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in cui il pagamento dell’IVA viene spostato da chi emette la fattura a chi la riceve. In altre parole, il destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio assolve l’imposta in luogo del cedente o prestatore. 

Il meccanismo d’inversione contabile, disciplinato dal DPR n. 633/1972, è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’IVA. 

Come? I soggetti passivi, per cui esiste un maggior rischio di evasione, non ricevono il pagamento dell’IVA perché l’imposta sul valore aggiunto viene pagata da chi riceve la fattura. L’inversione contabile è quindi una deviazione alla normale contribuzione dell’IVA e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l’IVA in luogo del fornitore.

In termini pratici, ecco cosa succede:

  • Il venditore/prestatore emette fattura senza addebitare l’imposta sul valore aggiunto, a differenza di quello che normalmente dovrebbe fare;
  • L’acquirente, integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione dell’operazione fatturata nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse). 

Quando si applica il reverse charge?

Le operazioni che prevedono l’uso del meccanismo d’inversione contabile si suddividono in due diversi ambiti di applicazione:

  • Reverse charge interno: l’applicazione dell’inversione contabile riguarda operazioni effettuate da soggetti passivi IVA residenti in Italia. La fattura deve essere registrata entro il mese in cui è stata ricevuta o diversamente, entro 15 giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese;
  • Reverse charge estero: l’applicazione dell’inversione contabile riguarda le operazioni con controparti UE o extra-UE. In questo caso, il meccanismo di inversione contabile si può applicare attraverso l’integrazione della fattura o tramite l’autofattura. L’integrazione della fattura deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione del documento. L’autofattura, invece, deve essere emessa entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Come funziona il pagamento IVA e che cosa cambia con il reverse charge?

Per meglio comprendere il meccanismo dell’inversione contabile, vediamo come funziona il classico pagamento dell’IVA attraverso un esempio pratico:

Poniamo il caso che un odontotecnico acquisti del materiale del valore di 1000 euro da un fornitore che opera sul territorio italiano. Quest’ultimo nella fattura dovrà aggiungere il 22% di IVA, quindi al costo del materiale dovrà sommare 220 euro. I dati riportati nel documento saranno seguenti dati: 

  • 1000 euro + 220 euro per un totale di 1.220 euro che l’odontotecnico dovrà pagare al suo fornitore. 

Ricevuto il pagamento, il fornitore dovrà versare all’Agenzia delle entrate i 220 euro, ovvero l’IVA applicata sull’operazione di vendita.

Quando si parla di reverse charge, come abbiamo già detto, il venditore o prestatore di servizi emette la fattura senza aggiungere l’IVA, lasciando quindi al destinatario della fattura l’obbligo di integrarla e versarla all’Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso, facciamo un esempio per rendere più facile l’approccio al calcolo dell’inversione contabile:

Il già citato odontotecnico acquista del materiale del valore di 1000 euro da un fornitore estero. Quest’ultimo nella fattura reverse charge dovrà inserire la dicitura “operazione soggetta al reverse charge ex art. 17 DPR 633/1972”. L’odontotecnico, una volta ricevuto il documento, dovrà integrare la fattura aggiungendo l’IVA del 22%. I dati contenuti nella fattura saranno quindi i seguenti:

  • 1000 euro + 220 euro per un totale di 1.220 euro. L’odontotecnico dovrà occuparsi direttamente del versamento dell’IVA di 220 euro.

In alternativa all’integrazione della fattura del fornitore, l’acquirente può emettere la cosiddetta “autofattura”, ovvero il un documento fiscale, che certifica la spesa di un bene o servizio.

Sia il documento ricevuto dal fornitore, debitamente integrato, che l’autofattura devono essere annotati dal committente sul registro delle fatture emesse, o in quello dei corrispettivi, e annotata nel registro degli acquisti ai fini della detrazione.

Quindi, ricapitolando, con il reverse charge gli obblighi IVA ricadono sul destinatario della cessione o della prestazione, se quest’ultimo è un soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicare l’inversione contabile è infatti necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Reverse charge edilizia: quando si applica l’inversione contabile?

Quello edile è uno dei settori interessato dal meccanismo dell’inversione contabile. 

L’applicazione del reverse charge edilizia è prevista nei seguenti casi:

  • Subappalti edili;
  • Servizi immobiliari in cui sono inclusi pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici.

Altri casi di applicazione del reverse charge

In base a quanto stabilito dall’articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, il reverse charge è applicabile anche alle seguenti operazioni:

  • Cessioni di oro da investimento e di oro industriale;
  • Cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA;
  • Cessioni di telefoni cellulari;
  • Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato;
  • Cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • Cessioni di certificati energetici;
  • Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
  • Cessioni di rottami e cascami, nonché cessioni dei semilavorati di alcuni metalli, ivi comprese le ceneri di alluminio;
  • Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

In caso di mancata applicazione del reverse charge, le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 6, comma 9-bis D.Lgs. n. 471/97.

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