Reverse charge edilizia: come funziona e quando si applica

Reverse charge edilizia: come funziona e quando si applica

Reverse charge edilizia: che cos’è e a cosa serve?

Il meccanismo di inversione contabile dell’IVA, che in inglese prende il nome di reverse charge, non si applica solo agli acquisti di beni intracomunitari o di servizi extra UE, ma in alcuni casi riguarda anche le operazioni commerciali effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia: nel primo caso si parla di reverse charge esterno, mentre nel secondo di reverse charge interno. Nel reverse charge interno rientrano anche le operazioni riconducibili al settore edile e le prestazioni ad esso collegate.

Prima di approfondire il meccanismo del reverse charge edilizia, vediamo che cos’è l’inversione contabile. Si tratta di un particolare metodo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in cui il pagamento dell’IVA viene spostato da chi emette la fattura a chi la riceve. In pratica, il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente) assolve l’imposta in luogo del cedente o prestatore. Tale procedura, introdotta a livello europeo, ha lo scopo di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.

In che modo? I soggetti passivi per cui sussiste un maggior rischio di evasione non ricevono il pagamento dell’IVA poiché quest’ultima viene pagata da chi riceve la fattura. L’inversione contabile può essere vista come l’analogo fra privati dello split payment.

Uno dei settori interessato dal meccanismo del reverse charge è quello edile, dove la disciplina dell’inversione contabile si divide in due rami:

  • Applicazione nei subappalti edili;
  • Applicazione nel settore dei servizi immobiliari che comprende pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici.

 Il reverse charge nei subappalti edili 

Il reverse charge edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto, con l’obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera. Il riferimento normativo per quanto riguarda l’inversione contabile nel settore edile è l’articolo 17 del DPR n. 633/72.

Per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile è necessario che sussistano contemporaneamente tre presupposti:

  • Oggettivo: l’operazione deve avere natura edilizia;
  • Contrattuale: la prestazione deve essere resa al committente in forza di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto;
  • Ribaltamento di posizione contrattuale: la prestazione deve essere resa da un committente a sua volta, si è impegnato, nei confronti di un terzo, all’esecuzione della medesima prestazione sulla base di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto.

I soggetti interessati dalle suddette disposizioni sono quindi le imprese appaltatrici, le imprese affidatarie e le imprese subappaltatrici. Inoltre, la dicitura di non applicazione dell’IVA riportata in fattura deve essere la seguente: “operazione soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6 del DPR 633/1972”.

Reverse charge edilizia nel settore dei servizi relativi a beni immobili

La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha modificato l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando il campo di applicazione del reverse charge edilizia.

In altre parole, a partire dal 2015, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso anche ad altri settori legati all’ambito edilizio:

  • Servizi di pulizia;
  • Demolizione;
  • Installazione di impianti;
  • Completamento di edifici.

Per la corretta individuazione di tutte le operazioni che rientrano nella procedura occorre far riferimento ai codici della sezione F (Costruzioni) della tabella ATECO che sono i seguenti:

  •  Codici ATECO per i servizi di pulizia relativi a beni immobili:
    • 43.39 – Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura);
    • 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
    • 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
    • 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo la pulizia di impianti e macchinari);
    • 81.29.10 – Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici).
  • Codici ATECO per i servizi di demolizione di beni immobili:
    • 43.11.00 – Demolizione (esclusione della demolizione di altre strutture).
  • Codici ATECO per l’installazione di impianti su beni immobili:
    • 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
    • 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
    • 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
    • 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
    • 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
    • 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
    • 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
    • 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
    • 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
    • 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici);
  • Codici ATECO per il completamento di edifici:
    • 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura;
    • 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
    • 43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
    • 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri;
    • 43.34.00- Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
    • 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili – muratori;
    • 43.39.09 Altri lavori di completamento e finitura di edifici.

Va inoltre ricordato che secondo l’UE per applicare il reverse charge si deve fare riferimento alla nozione di bene immobile. Tuttavia sono da prendere in considerazione solo le operazioni rese su fabbricati civili, ad uso industriale, commerciale, artigianale e su parti di essi.

Quando non si può utilizzare l’inversione contabile nel settore edile?

Non si può utilizzare il reverse charge nel settore edilizia per le seguenti operazioni:

  • Preparazione del cantiere;
  • Trivellazione e perforazione;
  • Realizzazione di coperture;
  • Noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

La fatturazione del reverse charge edilizia e il regime sanzionatorio

Nei casi di applicazione dell’inversione contabile in ambito edilizio, i soggetti coinvolti dovranno rispettare i seguenti adempimenti:

  • Il prestatore emette fattura senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile” e l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
  • Il committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla con l’aliquota di riferimento, inserire il documento nel registro vendite/corrispettivi e annotarlo anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta.

In caso di mancata applicazione del reverse charge edilizia, le sanzioni sono quelle previste dall’articolo 6, comma 9-bis D.Lgs. n. 471/97.

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