Che cos’è lo split payment e come funziona la scissione dei pagamenti?
Nel vocabolario economico-aziendale, il termine split payment indica il processo di scissione dei pagamenti disciplinato dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società”.
Come funziona lo split payment? Si tratta di un regime particolare che, a differenza di quanto prevede la regola generale, secondo cui l’Iva viene addebitata in fattura al cliente e poi versata all’Erario dal fornitore, impone all’acquirente di versare l’Iva direttamente nelle casse dello Stato, senza l’intermediazione del venditore.
In altre parole, con la scissione dei pagamenti, il debitore dell’Iva è il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ciò significa che un’operazione di split payment avrà le seguenti caratteristiche:
Il cedente/prestatore emette la fattura che conterrà sia l’imponibile, sia l’Iva, ma indicherà come importo finale da pagare l’ammontare al netto di IVA. Inoltre, dovrà indicare che la fattura è stata emessa secondo il sistema dello split payment “Scissione dei pagamenti”;
Il cessionario/committente paga al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’IVA e versa la parte di IVA dovuta allo Stato;
Il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà registrare le fatture emesse (art. 23 e 24 dpr 633/1972) senza calcolare l’Iva.
Quali sono i soggetti autorizzati ad applicare lo split payment?
Lo split payment è una particolare forma di liquidazione e versamento IVA, inclusa nella Legge di Stabilità 20215 (Legge 190/2014), che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:
- Amministrazioni Pubbliche;
- Uno degli altri soggetti indicati all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972:
- Enti pubblici economici, nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizio alla persona;
- Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- Società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
- Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche;
- Società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Possono ricorrere alla scissione dei pagamenti, oltre ai soggetti sopracitati, tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco IPA, consultabile direttamente sul sito del MEF, ad eccezione dei soggetti che classificati come gestori di pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la PA.
Le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
Il 3 luglio il MEF, attraverso il comunicato stampa n°158, ha comunicato che la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio di estendere fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.
In quali casi non si può utilizzare la scissione dei pagamenti?
Lo split payment non si applica a:
- Operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura;
- Cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge);
- Prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.
Come si predispone una fattura con l’applicazione dello split payment?
Per applicare lo split payment, i fornitori sono obbligati ad emettere fattura elettronica verso la PA e devono seguire tre semplici step:
- Creare la fattura in formato XML;
- Firmare la fattura con firma digitale;
- Inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio).
Nella sezione Dati Riepilogo, alla voce Esigibilita IVA, occorre inserire il valore “S” che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, indica la scissione dei pagamenti. Inoltre, bisogna assicurarsi che nel campo codice “Natura” non siano presenti i valori relativi all’inversione contabile o reverse charge. Infine, va ricordato che nel blocco Dati Pagamento il campo Importo Pagamento deve riportare solo il valore dell’imponibile.
Le fatture non conformi allo standard non saranno accettate dal cessionario/committente e, quindi, non potranno essere liquidate.
Scissione dei pagamenti e sanzioni: cosa dice la normativa?
Sono previste sanzioni amministrative sia per la mancata indicazione dello split payment in fattura che nei casi di omesso o ritardato pagamento dell’Iva:
- Il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 (art. 9, comma 1, d.lgs. 471/1997);
- La PA in caso di omissione o ritardo del versamento IVA allo Stato è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997).