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Fatturazione elettronica B2B e B2C, cosa cambia?

La fatturazione elettronica è obbligatoria sia nel caso di operazioni B2B che nel caso di operazioni B2C. Le regole da seguire sono però diverse. Vediamole insieme.
Tempo di lettura: 3 minuti

Indice dei contenuti

Fatturazione elettronica: cos’è

La fatturazione elettronica, introdotta in un primo momento solamente nei rapporti tra aziende private e Pubblica Amministrazione, è diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da titolari di partita IVA, ad eccezione di alcuni regimi fiscali agevolati ai quali l’obbligo è stato esteso successivamente.

L’emissione di fattura elettronica è obbligatoria sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata tra due soggetti IVA (in questo caso si parla di operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un soggetto IVA verso un consumatore finale (in questo caso si parla di operazioni B2C, ovvero Business to Consumer).

La fattura elettronica deve seguire regole tecniche di emissione e di ricezione fissate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. innanzitutto, la fattura elettronica è un file in formato “.xml” che deve essere trasmesso telematicamente al Sistema di Interscambio (SdI). Il sistema verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali e l’indirizzo telematico del destinatario e controlla la partita IVA del fornitore del bene o del servizio e la partita IVA o il Codice Fiscale del cliente. In caso di esito positivo, lo SdI consegna la fattura al destinatario.

In questo articolo concentreremo la nostra attenzione sulle differenze esistenti tra fatturazione elettronica B2B e fatturazione elettronica B2C. Per comprendere meglio tali differenze partiremo col parlare dell’indirizzo telematico.

Indirizzo telematico del cliente: in cosa consiste

L’indirizzo telematico del cliente viene usato dal venditore per inviare le sue fatture all’acquirente e può essere:

Quindi, per essere in regola con gli obblighi connessi alla fatturazione, i soggetti IVA devono dotarsi o di una PEC o del codice destinatario.

Fatturazione elettronica B2B: quali regole applicare

Come si è detto, sono fatture elettroniche B2B le fatture emesse nei confronti di un titolare di partita IVA (impresa o professionista).

Nel compilare queste fatture, avvalendosi ovviamente di un software di fatturazione elettronica, nel campo “Codice destinatario” bisogna inserire il codice alfanumerico fornito dal cliente. Nel caso in cui quest’ultimo avesse deciso di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC, il campo “Codice destinatario” va riempito inserendo sette zeri e nel campo “PEC destinatario” deve essere indicata la PEC del cliente.

La fattura elettronica viene inoltrata al cliente attraverso lo SdI: a seconda dell’indirizzo telematico scelto, e indicato al momento della fatturazione, egli riceverà la fattura direttamente sulla sua PEC o sul suo canale accreditato presso l’Agenzia delle Entrate.

All’invio della fattura elettronica in formato xml può aggiungersi l’inoltro al cliente di un’eventuale copia di cortesia cartacea o in formato pdf. Tuttavia, l’inoltro al cliente di un’eventuale fattura di cortesia è del tutto superfluo, in quanto essa non ha nessun valore, né legale né fiscale.

Fatturazione elettronica B2C

I soggetti privati, non titolari di partita IVA, non sono obbligati ad avere una PEC o un codice destinatario. La fattura elettronica B2C deve essere compilata inserendo nel campo “Codice Destinatario” sette zerinon indicando nessuna PEC e inserendo il Codice fiscale del cliente.

La fattura elettronica va inviata, come sempre, allo SdI. Tuttavia è necessario che il fornitore o prestatore di servizi rilasci al cliente una copia della fattura elettronica in formato .pdf inviata a una mail ordinaria o una fattura cartacea (salvo sua espressa rinuncia), comunicandogli che il documento è disponibile nella sua area riservata all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Se il privato dovesse essere in possesso di una PEC e lo comunica al fornitore, quet’ultimo, nell’emettere la fattura elettronica deve inserire sempre sette zeri nel campo “Codice destinatario” deve indicare sia il codice fiscale del ricevente che il suo indirizzo PEC.

Fatturazione elettronica ed e-commerce: quali regole

Anche nel commercio elettronico il cliente può essere un titolare di partita IVA o un consumatore finale. 

Nelle operazioni B2B vi è l’obbligo di emettere fattura elettronica

Nelle operazioni B2C la fattura deve essere emessa solamente su richiesta del cliente.

Quando è necessario emettere la fattura elettronica essa avrà le stesse caratteristiche illustrate in precedenza. 

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