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Reverse charge e servizi di pulizia: guida per imprese e professionisti

I servizi di pulizia di edifici devono essere fatturati in modo diverso a seconda del soggetto nei confronti del quale essi sono erogati. Qualora il committente è un’impresa o un professionista si applica il reverse charge art.17 e la fattura va emessa senza indicazione dell’IVA.
Reverse charge e servizi di pulizia: guida per imprese e professionisti
Tempo di lettura: 4 minuti

Indice dei contenuti

Reverse charge art 17: di cosa si tratta?

In materia di IVA la regola generale è che, chi vende un bene o presta un servizio è tenuto ad esporre l’imposta in fattura e a versarla all’Erario, mentre l’acquirente del bene o il committente del servizio paga l’IVA alla controparte ed ha il diritto di detrarla nella liquidazione periodica dell’imposta.

Tuttavia, questa regola generale prevede una serie di eccezioni (espressamente indicate all’art.17, commi 5 e 6 del DPR 633/72) nelle quali si applica il meccanismo del reverse charge inversione contabile.

Con questa espressione si intende il sistema mediante il quale il debitore dell’IVA diventa l’acquirente del bene o il committente del servizio a condizione che si tratti di un soggetto passivo IVA. Questo regime ha come obiettivo quello di evitare comportamenti scorretti dei fornitori che incassano l’IVA dai loro clienti e poi non la versano all’Erario.

Reverse charge art17 comma 6

Tra le ipotesi alle quali si applica il reverse charge vi sono le prestazioni di servizi di pulizia relativi ad edifici: questa fattispecie è stata inserita all’art.17, comma 6, lettera a-ter, del DPR 633/72 a partire dal 1° gennaio 2015. Come si è già detto l’inversione contabile si applica solamente nel caso in cui il committente è un soggetto passivo IVA, in altre parole un’impresa o un professionista, e si estende anche ai servizi di disinfestazione e derattizzazione. Negli altri casi valgono invece le normali regole in materia di IVA.

Rientrano nell’ambito dell’art.17, comma 6, le attività di pulizia prestate da aziende con codice ATECO:

  • 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici (Circolare 14/E del 23/03/2015).

Art.17 reverse charge: quali effetti produce la norma sulla fatturazione dei servizi di pulizia?

L’emissione di una fattura per servizi di pulizia relativi ad edifici segue regole diverse a seconda del soggetto committente. Quest’ultimo potrà essere:

  • un soggetto passivo IVA, cosa che si verifica quando i servizi di pulizia sono svolti nei locali di una società o nello studio di un professionista;
  • un condominio;
  • un privato.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche dei tre diversi casi. 

Servizi di pulizia a favore di imprese o liberi professionisti

Se il servizio di pulizia relativo ad edifici è prestato a favore di imprese o liberi professionisti si applica il reverse charge.

Chi eroga il servizio deve emettere fattura senza esporre l’IVA, ma indicando solamente l’imponibile. Il documento deve riportare la dicitura “Reverse Charge, art. 17, comma 6, lettera a)-ter, DPR n 633/72″. La fattura deve essere registrata dal soggetto emittente, come di consueto, nel registro IVA vendite.

Il committente che riceve la fattura deve integrare il documento ricevuto con indicazione dell’aliquota IVA da applicare e della relativa imposta. La fattura integrata va registrata:

  • sia nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento, o successivamente, ma entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento al mese precedente. Tale registrazione serve a portare l’IVA indicata nella fattura integrata a debito nella liquidazione dell’imposta in quando l’obbligo di versamento dell’IVA ricade sul committente;
  • sia nel registro degli acquisti, in modo da poter detrarre la relativa IVA. La registrazione va fatta anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In questo modo, l’IVA relativa alla fattura integrata, sarà al tempo stesso considerata a debito e a credito nella liquidazione dell’imposta con la conseguenza che non determinerà nessuna uscita finanziaria per il committente

Servizi di pulizia a favore di condomini

Se il servizio di pulizia relativo ad edifici è prestato a favore di condomini non si applica il reverse charge

Di conseguenza, chi eroga il servizio deve emettere fattura con indicazione dell’IVA e deve provvedere a registrare il documento nel registro IVA vendite:  l’IVA esposta in fattura confluirà come IVA a debito nella liquidazione del periodo.

Il condominio funge da sostituto di imposta nel caso di corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa: a stabilirlo è l’art.25-ter, comma 1, del DPR 600/73. Pertanto, l’impresa di pulizia, sulla fattura emessa nei confronti del codominio, dovrà indicare la ritenuta d’acconto la cui misura è del 4%.

Il condominio, quindi, è tenuto al pagamento dell’importo stabilito per il servizio di pulizia, aumentato dell’IVA e diminuito della ritenuta d’acconto. Quest’ultima sarà versata dal condominio all’Erario, mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • codice 1019 nel caso di ritenute d’acconto ai fini IRPEF, se l’impresa di pulizia è un imprenditore individuale o una società di persone;
  • codice 1020 nel caso di ritenute d’acconto ai fini IRES, nel caso in cui l’impresa di pulizia ha la veste giuridica di una società di capitali.

Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate.

Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le ritenute applicate.

Servizi di pulizia a favore di privati

Anche nel caso in cui il servizio di pulizia relativo ad edifici è prestato nei confronti di privati non si applica il reverse charge.

In questo caso la fattura dovrà esporre l’IVA e sarà registrata dall’emittente nel registro IVA vendite: la relativa imposta confluirà nella liquidazione IVA del periodo.

Il privato verserà all’impresa di pulizia l’importo pattuito per il servizio aumentato dell’IVA.

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