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Riforma Vida, come cambiano l’IVA e la fatturazione in Europa

Come e quando devono adeguarsi le imprese che fanno scambi nei Paesi UE
Due manager di successo davanti a un laptop
Tempo di lettura: 6 minuti

Indice dei contenuti

Cos’è la Riforma VIDA

La riforma ViDA (dall’inglese “VAT in the Digital Age”) si riferisce a un pacchetto di tre provvedimenti approvati dal Consiglio Europeo l’11 marzo 2025, per modernizzare il sistema europeo dell’IVA, rendendolo più resiliente alle frodi, e affrontare le sfide dell’economia digitale e, in particolare, dell’economia delle piattaforme. 

I tre provvedimenti del pacchetto ViDA sono:

  • La Direttiva (UE) 2025/516
  • Il Regolamento (UE) 2025/517
  • Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518

Le novità introdotte dai tre atti non entrano in vigore tutte allo stesso momento, ma gradualmente secondo scadenze progressive, dal momento dell’entrata in vigore fino a gennaio 2035.

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Cos’è il divario IVA e perché l’UE ha modificato il sistema europeo

La decisione dell’Unione Europea di intervenire sull’IVA nasce per adeguare un sistema con circa 30 anni di vita ai cambiamenti avvenuti in termini di modelli aziendali, progressi tecnologici e, soprattutto, di economia digitale.

Inoltre, uno degli aspetti più importanti è il cosiddetto “divario dell’IVA”, cioè la differenza tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso dagli Stati. Una parte significativa di tale perdita è dovuta a frodi intracomunitarie messe in atto da imprese e altri operatori inadempienti. Il divario dell’IVA si forma anche quando gli Stati riconoscono aliquote IVA ridotte o esenzioni IVA che determinano un minor gettito rispetto a quello massimo possibile.

La riforma ViDA nasce, quindi, per ridurre il divario dell’IVA (anche detto “Gap IVA”), combattendo innanzitutto le frodi comunitarie, con un risultato positivo atteso non soltanto per i bilanci dei singoli Stati, ma anche per il bilancio dell’Unione.

L’IVA, infatti, è un’importante fonte di finanziamento per il bilancio UE. Ogni Stato Membro, infatti, trasferisce all’Europa lo 0,3% dell’IVA nazionale riscossa. Messi insieme, questi importi rappresentano il 12% del bilancio dell’Unione.

È stato stimato che il divario dell’IVA ha prodotto nel 2020 una perdita di gettito di 93 miliardi.

Quanta IVA si perde, a livello UE e nei singoli Stati Membri

Come abbiamo detto, il divario del gettito IVA dipende da due fattori principali:

 fattori che riguardano la non conformità dei soggetti interessati oppure da scelte politiche compiute dai singoli Stati.

  • divario di conformità IVA: indica il gettito IVA perso a causa di frodi, evasione ed elusione IVA, fallimenti non fraudolenti e insolvenze finanziarie, o errori di calcolo, tra gli altri fattori.
  • divario della politica IVA: indica il gettito IVA perso a causa dell’applicazione di aliquote IVA ridotte ed esenzioni, rispetto a un’unica aliquota IVA standard.

Nel 2022, il gettito IVA totale UE è stato di 1.187 miliardi. Il divario di conformità IVA è stato stimato a 89 miliardi, pari al 7% del totale IVA dovuto.

Il divario di politica IVA attuabile è stato del 16,6% nel 2022, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2021. Per contestualizzare: in assenza di aliquote IVA ridotte o esenzioni IVA, il divario di politica IVA attuabile sarebbe lo 0%.

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Quali sono gli obiettivi del pacchetto di riforme ViDA

Gli obiettivi principali della Riforma ViDA sono tre:

  • modernizzare gli obblighi di comunicazione legati alla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA: si introducono obblighi di segnalazione digitale (Digital Reporting Requirements – DRR) che standardizzano le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere alle autorità fiscali su ciascuna operazione in formato elettronico, imponendo la fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;
  • affrontare le sfide dell’economia delle piattaforme, aggiornando le norme IVA applicabili, per affrontare la questione della parità di trattamento, chiarendo le norme sul luogo delle prestazioni applicabili a tali operazioni e rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell’IVA quando queste facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri su strada;
  • evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell’UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni, introducendo una registrazione unica ai fini dell’IVA. Vale a dire, migliorare e ampliare i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS), dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e dell’inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.

Cosa cambia con la riforma VIDA

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Piattaforme digitali

Dal 1° luglio 2028 (con la possibilità per gli Stati membri di posticipare alcuni aspetti al 1° gennaio 2030) si introduce il regime del fornitore presunto nei settori della locazione di alloggi a breve termine (massimo 30 giorni) e del trasporto di passeggeri su strada.

Se il fornitore indiretto non applica l’IVA perché, ad esempio, è una persona fisica o si avvale del regime speciale per le piccole imprese, l’IVA sulla prestazione sottostante sarà applicata e dichiarata dalla piattaforma, incaricata di riscuotere l’IVA e versarla all’erario in tutti i casi in cui il fornitore non provvederà a farlo. Tuttavia, l’obbligo per la piattaforma viene meno se il fornitore del servizio indica la propria partita IVA e conferma che addebiterà l’IVA dovuta sulle prestazioni.

Fatturazione elettronica e rendicontazione digitale

La fatturazione elettronica diventa la norma generale e, diversamente dal funzionamento attuale, per renderla obbligatoria al posto di quella cartacea gli Stati membri non dovranno più chiedere una deroga al Consiglio UE.

Dal 1° luglio 2030:

  • il fornitore dovrà emettere una fattura elettronica per le forniture transfrontaliere B2B e B2G nell’UE entro 10 giorni dalla data della fornitura (o del pagamento anticipato, se precedente) e comunicare digitalmente determinati dati sulle transazioni contemporaneamente all’emissione della fattura.
  • Il cliente è tenuto a dichiarare digitalmente gli acquisti intracomunitari di beni e servizi con reverse charge entro 5 giorni dall’emissione della fattura.
  • La fatturazione elettronica e la rendicontazione digitale delle forniture nazionali sono facoltative per gli Stati membri ma, una volta introdotte, devono conformarsi allo standard UE entro il 1° luglio 2030.
  • Saranno ammesse fatture riepilogative per le forniture effettuate nello stesso mese solare, a determinate condizioni, da emettere entro 10 giorni dalla fine del mese solare. Possibile esclusione per i “settori sensibili alle frodi”.
  • Si introducono requisiti di rendicontazione digitale quasi in tempo reale, per consentire alle autorità fiscali di contrastare più efficacemente le frodi.
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Registrazione unica ai fini dell’IVA

Dal 1° luglio 2028:

  • L’attuale regime One Stop Shop (OSS) per determinate forniture B2C di beni e servizi sarà esteso ad altre forniture B2C, tra cui elettricità e gas naturale (queste a partire dal 1° gennaio 2027), i contratti di fornitura e installazione e determinate forniture nazionali di beni e servizi.
  • Nuovo OSS per le imprese che desiderano segnalare i propri movimenti di merci tra Stati UE, laddove l’impresa abbia diritto al pieno recupero dell’IVA. Ammesso per i “beni strumentali”, laddove il proprietario abbia diritto al pieno recupero dell’IVA, ma potrebbe successivamente recuperarla se il bene strumentale viene usato per cessioni esenti, private o gratuite. L’attuale semplificazione del call-off stock IVA viene abolita in quanto duplicazione del nuovo OSS.
  • Il meccanismo di reverse charge dell’IVA per le transazioni B2B viene esteso. Gli Stati membri sono obbligati a consentire l’inversione contabile se un fornitore non stabilito non è registrato ai fini IVA nel paese in cui l’IVA è dovuta e il cliente B2B sì. Se il fornitore non è stabilito e il cliente B2B non è registrato ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, gli Stati membri possono imporre al cliente di applicare l’inversione contabile dell’IVA su tale cessione.

Le aziende devono valutare se le nuove semplificazioni possano aiutare a recuperare la massima quantità possibile di IVA sugli input o se sia preferibile mantenere le registrazioni IVA estere esistenti (ove possibile).

Road Map e varie scadenze riforma VIDA

Il pacchetto ViDA prevede le seguenti scadenze:

  • 2025: con l’entrata in vigore gli Stati membri possono rendere obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni nazionali B2B e B2C, senza approvazione della Commissione Europea, per i contribuenti stabiliti nel loro territorio.
  • 1° gennaio 2027: chiarimenti legislativi minori interesseranno gli utenti dei sistemi One-Stop Shop (OSS) e IOSS.
  • 1° luglio 2028: le piattaforme di affitto di alloggi a breve termine e di trasporto passeggeri potranno conformarsi in via volontaria alle nuove misure relative ai fornitori presunti; entreranno in vigore le riforme relative alla Partita IVA Unica e l’obbligo di inversione contabile per i fornitori non stabiliti.
  • 1° gennaio 2030: estensione degli obblighi IVA per le piattaforme: applicazione obbligatoria della regola del fornitore presunto per le piattaforme di affitto di alloggi a breve termine e di trasporto passeggeri.
  • 1° luglio 2030: gli obblighi di segnalazione digitale (DRR) e fatturazione elettronica interesseranno le transazioni B2B transfrontaliere. DRR opzionale per le operazioni domestiche.
  • Entro il 1° gennaio 2035, gli Stati membri con obbligo nazionale di segnalazione delle transazioni digitali in tempo reale dovranno allineare i propri sistemi agli standard UE.
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Le soluzioni Namirial per essere conformi alla Riforma VIDA

Per essere conformi alle novità introdotte dalla riforma ViDA, le imprese europee hanno bisogno di soluzioni tecnologiche evolute, affidandosi a un partner tecnologico in grado di fornire tutti gli strumenti che servono per operare senza problemi.

Come Namirial, che può fornire software e soluzioni di fatturazione elettronica, gestione documentale e archiviazione elettronica, indispensabili per le aziende che devono affrontare un adeguamento normativo così importante.


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