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Split payment fattura elettronica: cos’è e come funziona

Chi può avvalersi dello split payment e quali sono le sanzioni previste
Split payment fattura elettronica: che cos'è e come funziona
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Indice dei contenuti

Cos’è lo split payment e come funziona

Lo split payment indica il processo di scissione dei pagamenti disciplinato dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972, intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società”.

A differenza di quanto prevede la regola generale, secondo cui l’Iva viene addebitata in fattura al cliente e poi versata all’Erario dal fornitore, lo split payment impone all’acquirente di versare l’Iva direttamente nelle casse dello Stato, senza l’intermediazione del venditore.

In altre parole, con la scissione dei pagamenti, il debitore dell’Iva è il cessionario/committente anziché il cedente/prestatore. Ciò significa che un’operazione di split payment avrà le seguenti caratteristiche:

Il cedente/prestatore emette la fattura con imponibile e Iva, ma indica come importo finale da pagare l’ammontare al netto di IVA. Inoltre, indicare che la fattura è emessa secondo il sistema dello split payment “Scissione dei pagamenti”.

Il cessionario/committente paga al cedente/prestatore l’importo della fattura al netto dell’IVA e versa la parte di IVA dovuta allo Stato.

Il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 2 del DM 23/1/2015, registra le fatture emesse (art. 23 e 24 DPR 633/1972) senza calcolare l’Iva.

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Soggetti autorizzati ad applicare lo split payment

Lo split payment è una particolare forma di liquidazione e versamento IVA, inclusa nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:

  • amministrazioni pubbliche;
  • enti pubblici economici, nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizio alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Oltre a tali soggetti, possono ricorrere alla scissione dei pagamenti tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco IPA, consultabile direttamente sul sito del MEF, a eccezione dei soggetti classificati come gestori di pubblici servizi, esclusi dall’obbligo di fattura elettronica per la PA.

Le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE. 

Il 3 luglio il MEF, attraverso il comunicato stampa n°158, ha comunicato che la Commissione Europea ha adottato la proposta del Consiglio di estendere fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.

In quali casi non si può applicare lo split payment

Lo split payment non si applica a:

  • operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’Iva in fattura;
  • cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta d’acconto.
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Come si predispone una fattura con l’applicazione dello split payment

Per applicare lo split payment, i fornitori sono obbligati a emettere fattura elettronica verso la PA e devono seguire tre semplici step:

  • creare la fattura in formato XML;
  • firmare la fattura con firma digitale;
  • inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio).

Nella sezione Dati Riepilogo, alla voce Esigibilità IVA, occorre inserire il valore “S” che, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, indica la scissione dei pagamenti. Inoltre, bisogna assicurarsi che nel campo codice “Natura” non siano presenti i valori relativi all’inversione contabile o reverse charge. Infine, va ricordato che nel blocco Dati Pagamento il campo Importo Pagamento deve riportare solo il valore dell’imponibile.

Le fatture non conformi allo standard non saranno accettate dal cessionario/committente e, quindi, non potranno essere liquidate.

Scissione dei pagamenti e sanzioni: cosa dice la normativa

Sono previste sanzioni amministrative sia per la mancata indicazione dello split payment in fattura che nei casi di omesso o ritardato pagamento dell’Iva:

  • il fornitore che non emette fattura con split payment è punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
  • la PA in caso di omesso o ritardato versamento dell’IVA è sottoposta a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997).

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