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Bonus revisione auto: che cos’è e come richiederlo

Bonus revisione auto: che cos'è e come richiederlo
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Bonus revisione auto: le novità sulla tariffa revisioni auto 2021

A partire dal 1° novembre 2021 il Decreto 3 agosto 2021 n. 129, del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS), rende operativo l’adeguamento di 9,95 euro della tariffa revisioni la cui entità varia a seconda che ci si rivolga alla Motorizzazione Civile o a un centro privato.

L’Art. 1 del decreto modifica l’Articolo 2 Revisioni svolte presso le officine autorizzate, comma 1, del Decreto di Ministro dei Trasporti 2 agosto 2007, n. 161 e aggiorna la tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che sarà di euro 54,95 invece di euro 45,00 nel caso in cui la revisione viene effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Se, invece, si sceglie un centro convenzionato privato, l’importo sale: in questo caso, infatti, alla tariffa base va aggiunta l’Iva (al 22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro), per un totale di 79,02 euro pari al 18% in più rispetto ai 66,88 euro richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto.

Per mitigare il provvedimento, la normativa prevede anche l’erogazione di un bonus revisione auto, il cosiddetto bonus veicoli sicuri, del valore di 9,95 euro, per cui sono stati stanziati 4 milioni di euro dal 2021 al 2023, per un totale di 12 milioni.

Che richiedere il bonus revisione auto e a chi è rivolto?

Il bonus revisione auto è riconosciuto ai proprietari di veicoli a motore che, a partire dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione (di cui all’articolo 80, comma 8, del Codice della strada.) presso le officine e i centri autorizzati.

Come abbiamo già detto, il contributo erogato ha un importo di 9,95 euro e può essere richiesto per un solo veicolo e per una sola volta nel triennio nel limite delle risorse stanziate.

Gli interessati possono presentare la richiesta del bonus tramite la piattaforma che entrerà in funzione a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del MIMS in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 21 dicembre 2021.

La piattaforma sarà l’unico strumento attraverso cui richiedere il contribuito, previa registrazione alla stessa con SPID, CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Attenzione: la richiesta potrà essere avanzata solo dopo aver eseguito la revisione. Ciò significa che, a differenza di altri contributi, il bonus revisione auto non sarà erogato sottoforma di sconto sulla revisione, ma tramite rimborso sul conto corrente dell’intestatario del veicolo. Inoltre, il bonus sarà assegnato secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Nel presentare domanda è necessario indicare il numero di targa del veicolo da revisionare, che deve essere intestato a chi richiede il bonus o alla società nel caso in cui il richiedente risulti incaricato dalla società stessa, la data della revisione, l’Iban su cui accreditare il rimborso, il cognome e nome dell’intestatario o co-intestatario del conto corrente e l’indirizzo email per eventuali comunicazioni.

Sarà poi la Consap ad effettuare le opportune verifiche per stabilire se il richiedente ha effettivamente diritto al bonus.

Che cos’è la revisione auto e come funziona?

La revisione auto è un obbligo previsto dalla legge e disciplinato dall’articolo 80 del Codice della Strada. La normativa prevede che venga effettuata ogni due anni fatta eccezione per la prima che va fatta entro 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Anche la revisione delle auto d’epoca o d’interesse storico deve essere effettuata, secondo il decreto del 2009, con scadenza biennale.

Chi circola su un veicolo che non è stato sottoposto a revisione entro i termini previsti dalla legge, in base a quanto stabilito dall’articolo 80 comma 14 del Codice della Strada, è punibile con una sanziona amministrativa che va dai 169 ai 680 euro, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del mezzo per un periodo fino a 3 mesi o fino a quando non sarà effettuata la revisione che dovrà avere esito positivo. Inoltre, in caso di ripetuta omessa revisione omessa gli importi della sanzione amministrativa raddoppiano.

Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione scatta un’altra sanzione amministrativa con somme che vanno da 1.959 euro a 7.837 euro. Alla multa si aggiunge anche il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, mentre in caso di reiterazione delle violazioni scatta la confisca amministrativa.

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