Fattura elettronica San Marino: le nuove regole

Fattura elettronica San Marino: le nuove regole in vigore

Fattura elettronica San Marino: le novità del 2021

La Digital Transformation ha segnato il passaggio dalle fatture cartacee alle fatture elettroniche e con la Legge di Bilancio 2018, che ha modificato il D.lgs. 127/2015, è stato introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche anche per imprese, commercianti e professionisti.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica è diventata obbligatoria sia in ambito B2C (verso un consumatore finale), sia in ambito B2B (verso un altro soggetto IVA).

Gli unici professionisti esclusi dal provvedimento sono quelli che rientrano nel regime forfettario e nel regime dei minimi, insieme alla categoria dei “Piccoli produttori agricoli”. Inoltre, non va dimenticato che, dal 31 marzo 2015, l’emissione di e-fatture è diventata obbligatoria anche per la Pubblica Amministrazione.

Cos’è cambiato per San Marino? Le modalità di compilazione delle fatture elettroniche hanno subito diverse modifiche e dallo scorso 1° luglio sono entrati in vigore alcuni importanti aggiornamenti relativi all’utilizzo di un nuovo tracciato per le fatture elettroniche europee per la Pubblica Amministrazione, soprattutto nel settore degli appalti pubblici.

In che modo le novità influiranno sul regime di fatturazione elettronica tra Italia e San Marino? Nel Decreto del Ministero delle Finanze, datato 21 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021, sono state definite le modalità applicative in merito all’emissione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di/da controparti residenti a San Marino.

Come riportato da Agenda Digitale «[…] clienti e fornitori […] si avvarranno delle rispettive piattaforme di interscambio nazionali, e cioè lo SdI e l’HUB-SM, per inviare e/o ricevere documenti di fatturazione in formato elettronico, utilizzando il formato xml. Si tratta di un esperimento che, nei fatti, sembra potere anticipare gli analoghi meccanismi che potrebbero essere realizzati per la fatturazione tra soggetti non residenti né stabiliti nel medesimo Paese […]»

Il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2021 ed è previsto un regime transitorio fino al 30 giugno 2022 per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, durante il quale la fattura può essere emessa e ricevuta, secondo le modalità previste dal decreto, sia in formato elettronico che in formato cartaceo.

A partire dal 1° luglio 2022, invece, sarà obbligatorio emettere esclusivamente fatture elettroniche e il formato cartaceo non sarà più utilizzabile fatta eccezione per i casi previsti dal D.L. 34/2019 (art. 12) e dal D.M. 21 giugno 2021 (art. 2 comma 2).

Qual è il codice destinatario per la fattura elettronica San Marino?

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha stabilito che gli operatori italiani, per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi, devono utilizzare il seguente codice destinatario alfanumerico: 2R4GTO8.

E-fattura nei rapporti con San Marino: cosa prevede la normativa?

Le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni, spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, devono essere inviate allo SdI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate che le trasmetterà all’ufficio tributario di San Marino. Quest’ultimo, dopo le opportune verifiche, potrà decidere se convalidare i documenti tramite apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate italiana. In seguito, l’Agenzia delle Entrate, attraverso un apposito canale telematico, dovrà rendere noto il risultato dell’avvenuta verifica all’operatore economico italiano.

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, come riportato all’art. 3 del D.M. 21 giugno 2021, il documento digitale non supera il vaglio dell’Istituto Tributario Sammarinese e, quindi, risulta non convalidato nella regolarità delle operazioni effettuate, il cedente italiano, nei trenta giorni successivi, deve emettere una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, d.P.R.n° 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Nel caso in cui l’ufficio sammarinese abbia convalidato la regolarità della cessione effettuata, questa può essere considerata a tutti gli effetti non imponibile ai sensi degli art. 8 e 9, d.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, la non imponibilità ai fini IVA sarà subordinata alle seguenti condizioni:

  • In caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario sammarinese deve aver convalidato la regolarità della stessa ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M datato 21 giugno 2021;
  • In caso di fattura cartacea, il cedente deve essere in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino – Uff. tributario».

Come funziona la fatturazione elettronica da San Marino all’Italia?

Le fatture emesse da operatori sammarinesi nei confronti di soggetti passivi italiani per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano seguono il percorso inverso.

L’articolo 6 del D.M. 21 giugno 2021 precisa che le fatture elettroniche devono essere trasmesse dall’ufficio tributario sammarinese al Sistema di Interscambio Italiano (SDI), il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia, le fatture elettroniche ricevute.

Inoltre, l’art. 7 del decreto chiarisce che se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne da’ comunicazione all’ufficio tributario.

Cosa succede In caso di mancata corrispondenza? L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’ufficio tributario sammarinese di procedere ai necessari adeguamenti e quest’ultimo provvede alla relativa integrazione. Al contrario, se l’imposta versata è superiore a quella dovuta sarà l’Agenzia delle Entrate a restituire all’ufficio tributario le somme versate non dovute.

Inoltre, se la fattura elettronica emessa non indica l’ammontare dell’Iva dovuta, spetta all’operatore italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto via SDI ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R.n° 633/1972.

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