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SdI fattura scartata: come non perdere i vantaggi del Superbonus 110%

Quali sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 140/2024
SdI fattura scartata: come non perdere i vantaggi del Superbonus 110%
Tempo di lettura: 3 minuti

Indice dei contenuti

SdI fattura: quando la fattura per Superbonus viene scartata

Il comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede una detrazione del 110% delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Gli interventi per cui è possibile usufruire della detrazione sono espressamente indicati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2023.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2025, ma limitatamente ad alcuni soggetti e con alcune modifiche. In particolare, la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, mentre per il 2024 e il 2025 la misura si riduce rispettivamente al 70% e al 65%.

La gestione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) è un passaggio fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%. Tuttavia, è possibile che una fattura venga scartata dallo SdI a causa di errori di compilazione o altri problemi tecnici.

Nel caso in cui lo scarto della fattura avvenga alla fine di un anno e la sua ripresentazione avvenga nell’esercizio successivo possono sorgere dubbi sulla misura del Superbonus applicabile.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito, fornendo un chiarimento con la risposta 140/2024

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Fattura SdI e Superbonus: il caso della fattura rinviata

Il caso esaminato dall’AdE riguarda un’impresa che, il 28 dicembre 2023 emetteva fattura nei confronti di un privato. La fattura, che si riferiva a lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico che consentono di avvalersi dell’incentivo fiscale del Superbonus 110%, presentava un saldo pari a zero.

Poiché la fattura era stata scartata dal sistema di interscambio, nei primi giorni del 2024 l’impresa aveva provveduto a rinviarla nuovamente allo SdI, con lo stesso numero e la stessa data

Nel 2023 la percentuale di detrazione era del 110%, mentre questa è stata ridotta al 70% per il 2024.

Posto che per determinare la percentuale di detrazione relativa al Superbonus occorre fare riferimento alla data di invio al Sistema di interscambio, l’impresa ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la fattura va considerata emessa nel 2023 (con applicazione della percentuale di detrazione del 110%o nel 2024 (con applicazione della percentuale del 70%).

Come funziona lo sconto in fattura

Nel caso in cui si intendano effettuare dei lavori di ristrutturazione che rientrano nel Superbonus 110% si possono seguire due strade diverse:

  • pagare subito tutta la spesa e recuperare il 110% mediante la dichiarazione dei redditi in 5 anni;
  • chiedere uno sconto in fattura, pari all’importo totale della stessa, all’impresa che esegue i lavori di applicare direttamente. In questo secondo caso chi commissiona i lavori non anticipa alcuna somma, mentre l’impresa ha diritto a un credito d’imposta pari all’importo dello sconto applicato, che potrà usare per pagare le tasse o cedere ad altre imprese. Lo sconto applicato in fattura, però, è pari al 100% e non al 110%.

Ad esempio, se un intervento di ristrutturazione edilizia costa 50mila euro, la fattura dell’impresa edile sarà pari a zero, quindi il cliente non paga nulla, ma perde quel 10% in più che otterrebbe se decidesse di pagare la spesa e recuperarla come credito d’imposta.

Tonando al caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, si comprende come l’applicazione dello sconto al 110% o al 70% comporta una differenza notevole: nel caso in cui la fattura si consideri emessa nel 2023, il beneficiario della detrazione non paga nulla e al tempo stesso l’impresa edile ha un credito maggiore rispetto al caso in cui la fattura si consideri emessa nel 2024

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Fattura elettronica SdI: quando una fattura si considera emessa

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la fattura elettronica si considera regolarmente emessa nel momento in cui il Sistema di Interscambio la accetta. Quindi, una fattura scartata dallo SdI non può considerarsi emessa.

Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva riemissione del documento, se il problema che ha generato lo scarto viene corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione della notifica di scarto (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti per l’emissione delle fatture). 

Pertanto l’Ade ribadisce che una fattura inviata allo SdI nei termini previsti dal DPR 633/72, scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data­ si considera come tempestivamente emessa.

Fattura scartata dallo SdI: le cause

Si rammenta che le cause più comuni di scarto di una fattura elettronica sono:

  • errori nei dati anagrafici;
  • codice destinatario errato. Ricordiamo che i codici SdI fattura elettronica sono dei codici alfanumerici che servono al sistema di interscambio per recapitare la fattura elettronica al proprio destinatario;
  • incongruenze nei calcoli;
  • formato file non conforme;
  • presenza di caratteri speciali non ammessi.
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Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è che per individuare il momento in cui è stata sostenuta la spesa e, di conseguenza, determinare la percentuale di detrazione applicabile per il superbonus, occorre fare riferimento alla data indicata nella fattura stessa, che corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione, cioè al momento del pagamento, anche tramite l’equivalente sconto.

Chiaramente questa conclusione è valida a condizione che:

  • la fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. 633/72 (entro 12 giorni);
  • ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui l’emissione della fattura non avvenga contestualmente al pagamento e nella fattura siano indicate due date differenti (una relativa al pagamento e l’altra relativa alla trasmissione allo SdI). Se la fattura scartata dallo SdI è ripresentata entro 5 giorni, le condizioni più vantaggiose del Superbonus possono essere preservate.

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