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SdI fattura scartata: come non perdere i vantaggi del Superbonus 110%

Può accadere che la fattura elettronica emessa in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, venga scartata alla fine di un anno per essere ripresentata nell'esercizio successivo. Cosa succede in questo caso? L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, mediante la risposta n.140/2024.
SdI fattura scartata: come non perdere i vantaggi del Superbonus 110%
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SdI fattura: quando la fattura per Superbonus viene scartata

Il c.4 dell’art.119 del DL 34/2020 prevede una detrazione del 110% delle spese degli interventi di ristrutturazione edilizia sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Chiaramente si deve trattare di interventi espressamente stabiliti ed indicati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del DL 63/2023.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato le agevolazioni fino al 31.12.2025, ma limitatamente ad alcuni soggetti e con alcune modifiche. In particolare essa prevede che la detrazione al 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023, mentre la misura si riduce al 70 e al 65% rispettivamente per gli anni 2024 e 2025.

La gestione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) è un passaggio fondamentale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%. Tuttavia, è possibile che una fattura venga scartata dallo SdI a causa di errori di compilazione o altri problemi tecnici.

Nel caso in cui lo scarto della fattura avvenga alla fine di un anno e la sua ripresentazione avvenga nell’esercizio successivo possono sorgere dubbi sulla misura del Superbonus applicabile.

L’Agenzia delle entrate (AdE) è intervenuta in merito fornendo un chiarimento con la risposta 140/2024

Fattura SdI e Superbonus: il caso della fattura rinviata

Il caso esaminato dall’Ade riguarda un’impresa che, in data 28/12/2023 emetteva fattura nei confronti di un privato. La fattura, che si riferiva a lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico che consentono di avvalersi dell’incentivo fiscale del Superbonus 110%, presentava un saldo pari a zero.

Poiché la fattura era stata scartata dal Sistema di interscambio, l’impresa aveva provveduto, nei primi giorni dell’anno successivo, a rinviarla nuovamente allo SdI con lo stesso numero e la stessa data

Nel 2023 la percentuale di detrazione era del 110 per cento, mentre questa è stata ridotta al 70 per cento per l’anno 2024.

Posto che per determinare la percentuale di detrazione relativa al Superbonus occorre fare riferimento alla data di invio al Sistema di interscambio, l’impresa ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la fattura va considerata emessa nel 2023 (con applicazione della percentuale di detrazione del 110%o nel 2024 (con applicazione della percentuale del 70%).

Come funziona lo sconto in fattura

Nel caso in cui si intendano effettuare dei lavori di ristrutturazione che rientrano nel Superbonus 110% si possono seguire due strade diverse:

  • la prima consiste nel pagare subito tutta la spesa e recuperare il 110% mediante la dichiarazione dei redditi in 5 anni;
  • la seconda consiste, invece, nel chiedere, all’impresa che esegue i lavori, di applicare direttamente uno sconto sulla fattura. In altre parole l’impresa edile, anziché far pagare al cliente l’importo dei lavori eseguiti, applica uno sconto in fattura pari all’importo totale della stessa. In questo modo, colui che commissiona i lavori non deve anticipare alcun denaro. L’impresa, a sua volta, ha diritto ad un credito d’imposta pari all’importo dello sconto applicato in fattura. Questo credito potrà essere usato per pagare le tasse o potrà essere ceduto. Lo sconto applicato in fattura, però, è pari al 100% e non al 110%.

Ad esempio, se un intervento di ristrutturazione edilizia costa 50.000, la fattura dell’impresa edile sarà pari a 50.000 euro meno lo sconto di 50.000 euro. Quindi, il cliente non paga nulla, ma perde quel 10% in più recuperabile tramite dichiarazione.

Tonando al caso da noi esaminato, si comprende come  l’applicazione dello sconto al 110% o al 70%, avrebbe comportato una differenza notevole: nel caso in cui la fattura si considera emessa nel 2023 il beneficiario della detrazione non si trova a pagare nulla e al tempo stesso l’impresa edile avrebbe acquisito un credito maggiore rispetto al caso in cui la fattura si considera emessa nel 2024

Fattura elettronica SdI:  quando una fattura si considera emessa

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle entrate ricorda che la fattura elettronica si considera regolarmente emessa nel momento in cui il Sistema di Interscambio ha accettato la fattura stessa. Quindi, una fattura scartata dallo SdI non può considerarsi emessa.

Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che ha determinato lo scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti per l’emissione delle fatture). 

Pertanto l’Ade ribadisce che una fattura inviata allo SdI nei termini previsti dal DPR 633/72, scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data ­ si ha per tempestivamente emessa.

Fattura scartata dallo SdI: le cause

Si rammenta che le cause più comuni di scarto di una fattura elettronica sono:

  • errori nei dati anagrafici;
  • codice destinatario errato. Ricordiamo che i codici SdI fattura elettronica sono dei codici alfanumerici che servono al sistema di interscambio per recapitare la fattura elettronica al proprio destinatario;
  • incongruenze nei calcoli;
  • formato file non conforme;
  • presenza di caratteri speciali non ammessi.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è che, per individuare il momento in cui è stata sostenuta la spesa, e di conseguenza determinare la percentuale di detrazione per Superbonus applicabile, occorre fare riferimento alla data indicata nella fattura stessa, che corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione, cioè al momento del pagamento, anche tramite l’equivalente sconto.

Chiaramente questa conclusione è valida a condizione che:

  • la fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 (ovvero entro 12 giorni);
  • e che ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui l’emissione della fattura non avviene contestualmente al pagamento e nella fattura sono indicate due date differenti (una relativa al pagamento e l’altra relativa alla  trasmissione allo SdI). Se la fattura scartata dallo SdI è ripresentata entro 5 giorni, le condizioni più vantaggiose del Superbonus possono essere preservate.

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