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Codici per fattura elettronica: il nuovo servizio online per le Utilities

Con il Provvedimento n. 278182/2004 cambiano le regole per la trasmissione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte delle Utilities. La comunicazione non dovrà più essere effettuata a mezzo PEC bensì tramite apposita procedura web resa disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione".
Codici per fattura elettronica: il nuovo servizio online per le Utilities
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Codici per fattura elettronica: le novità in materia di codici identificativi univoci contrattuali

Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate, ha spesso tentato di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. Proprio in quest’ottica si muove il Provvedimento n. 278182 del 27 giugno 2024 che va a modificare il precedente Provvedimento n. 433608 del 2022.

Le novità introdotte riguardano la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattualiper le cosiddette Utilities. La comunicazione dovrà essere fatta esclusivamente mediante apposita procedura web resa disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione”.

Dunque, il processo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei codici identificativi univoci contrattuali sarà più semplice. Tuttavia non è ancora nota la data dalla quale partiranno le nuove modalità di comunicazione.

Vediamo come cambiano le regole relative ai codici per fattura elettronica.

Le regole generali per la fatturazione elettronica

L’articolo 1, comma 909, della L. 205/2017 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 2018, successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali, diversi da soggetti passivi IVA, sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria.

Codici fatturazione elettronica: soggetti interessati

Il Provvedimento 278182/2024 interessa i soggetti passivi IVA che offrono servizi di pubblica utilità (come energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti) nei confronti dei consumatori finali. 

Questi soggetti, comunemente chiamati Utilities o utility companies, sono tenuti ad emettere fatturazione elettronica nei confronti dei propri clienti e a trasmettere le fatture al Sistema di Interscambio esattamente come tutti gli altri soggetti passivi IVA. 

Tra le norme che sono tenuti ad applicare, vi sono anche quelle che prevedono l’obbligo di indicare, tra i dati identificativi del cliente consumatore finale, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. Qualora questa indicazione non sia presente nella fattura elettronica inviata al SdI, quest’ultimo scarta la fattura stessa.

Codice fatture elettroniche: le regole precedenti

Questa regola generale non trova applicazione nei confronti degli operatori economici che offrono servizi di pubblica utilità, nel caso in cui essi devono emettere fatture elettroniche nei confronti di consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005, e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale (DL  119/2018, che ha introdotto all’articolo 1, del Dlgs n. 127/2015 il comma 6-quater).

Per i contratti stipulati anteriormente al 2005, quando non è possibile conoscere il codice fiscale del cliente consumatore finale, le fatture elettroniche da trasmettere allo SdI possono essere emesse con indicazione del codici identificativi univoci contrattuali.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 527125 del 2018 (successivamente sostituito dal Provvedimento n.433608 del 2022) ha dato attuazione al citato comma 6-quater e prevede, che le società che erogano servizi di pubblica utilità, devono comunicare i codici identificativi univoci contrattuali all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione, firmata digitalmente dal soggetto legittimato deve essere trasmessa tramite PEC almeno  20 giorni prima della data di trasmissione delle fattura elettroniche nelle quali essi sono riportati.

Codici fattura elettronica: le nuove regole

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27/06/2024 ha introdotto delle novità in merito alle modalità di comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali: la comunicazione non va più fatta a mezzo PEC, ma dovrà essere effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione”.

L’obiettivo è duplice: da una parte, con questo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate vuole semplificare il processo di trasmissione della comunicazione per gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità. Dall’altra, in questo modo, viene ottimizzata l’acquisizione dei codici univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica: decorrenza delle nuove regole di comunicazione dei codici identificativi

La nuova regola circa la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali non è immediatamente operativa. Infatti l’Agenzia delle Entrate chiarisce che essa decorre dalla data che sarà resa nota sul proprio sito.

A partire da tale data la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il nuovo servizio, mentre non variano i termini entro i quali occorre fare la comunicazione.

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