Che cosa cambia con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?
Dal 23 novembre 2021 è entrato in funzione il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dove saranno trasferiti gli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di promozione sociale) che per interagire con la nuova piattaforma dovranno dotarsi di un indirizzo mail PEC, della firma digitale e dello Spid associazioni.
Gli enti che, invece, non sono ancora inseriti nei precedenti registri, e quindi non sono oggetto di trasferimento, dal 24 novembre potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti in formato Pdf/A (l’atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi due bilanci, i verbali di approvazione dell’assemblea dell’associazione o del Cda della Fondazione, il bilancio sociale, il documento di identità del legale rappresentante).
Che cos’è il RUNTS? Il Registro unico nazionale del Terzo settore, nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce il Registro delle Imprese, sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus, previsti dalle precedenti normative di settore, e consente l’iscrizione a nuove tipologie di enti.
Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), il RUNTS assicura la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore è gestito su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Tra alcuni mesi il nuovo Registro permetterà a tutti i cittadini di consultare gli statuti, i bilanci e le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti.
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Chi può iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore e perché conviene?
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
Possono iscriversi al RUNTS:
- Organizzazioni di volontariato (ODV);
- Associazioni di promozione sociale (APS);
- Enti filantropici;
- Reti associative;
- Associazioni riconosciute o non riconosciute;
- Società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Come specificato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono chiedere l’iscrizione al RUNTS anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti che devono adottare e depositare presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.
Invece le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI).
L’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore permette di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e, per specifiche tipologie di ETS, a contributi pubblici. Inoltre consente di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e nei casi previsti di acquisire personalità giuridica.
È importante ricordare che gli enti non iscritti al RUNTS non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore.
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