Nuovo codice dei contratti pubblici: il BIM e la digitalizzazione degli appalti

Nuovo codice dei contratti pubblici: il BIM la digitalizzazione degli appalti

Digitalizzazione appalti e BIM: le nuove regole a partire dal 2024

Lo scorso 29 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legislativo recante il codice dei contratti pubblici (D.L 36/2023) con l’obiettivo di semplificare, snellire e rendere più efficiente l’intero settore degli appalti, promuovendo la digitalizzazione in ogni fase del processo, dalla programmazione fino alla  conclusione dei lavori.

Il testo del nuovo codice dei contratti pubblici ha un numero di articoli simile a quelli del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, ma riduce in maniera significativa i commi, le parole e i caratteri utilizzati, diminuendo in questo modo la complessità delle norme e delle linee guida di riferimento.

In base a quanto previsto dalla legge, entro il 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili, in grado di interagire con la banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma nazionale dati, assicurando parità di accesso e la massima sicurezza delle informazioni.

Oltre a ciò, entro il 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come già previsto dal cosiddetto Decreto BIM, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione il cui valore è superiore a 1 milione di euro.

Il nuovo codice degli appalti pubblici segna quindi una svolta importante nella digitalizzazione del settore edilizia, evidenziando l’importanza degli strumenti digitali che possono essere utilizzati per garantire la trasparenza, la tempestività, l’efficienza e la sostenibilità delle opere pubbliche, senza dimenticare altri aspetti fondamentali come l’ottimizzazione delle risorse, i controlli sulla qualità dei lavori e la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle varie fasi del processo di costruzione.

I 12 principi generali alla base del nuovo codice degli appalti

I due principi che guidano il nuovo codice sono quello del risultato e quello della fiducia, illustrati all’articolo 1 e articolo 2 del decreto legislativo.

In base al principio del risultato, le stazioni appaltanti sono chiamate ad eseguire le attività previste dal contratto e a gestire i lavori con la massima tempestività e al miglior rapporto qualità/prezzo, in funzione di altri principi, ossia quelli di concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità. Il principio della fiducia, invece, favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Oltre al principio del risultato e al principio di fiducia, che rappresentano delle più importanti novità rispetto al testo precedente, il nuovo codice prevede anche altri principi fondamentali a cui sono dedicati i primi dodici articoli del decreto legislativo:

  1. Principio dell’accesso al mercato;
  2. Principio del criterio interpretativo e applicativo;
  3. Principio di buona fede e di tutela dell’affidamento;
  4. Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;
  5. Principio di auto-organizzazione amministrativa;
  6. Principio di autonomia contrattuale;
  7. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale;
  8. Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
  9. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
  10. Rinvio esterno.

Quali sono i cambiamenti più importanti nel settore delle costruzioni?

I due articoli che interesseranno direttamente i professionisti dell’edilizia e che meglio sintetizzano il cambiamento introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici sono il 41 (Livelli e contenuti della progettazione) e il 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni).

L’articolo 41 segna un passaggio dai tre livelli di progettazione del precedente codice a soli due livelli, ossia il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Si tratta di una scelta legata soprattutto al principio del risultato che mira a semplificare le procedure e a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

La progettazione così suddivisa è pensata per favorire:

  • Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  • La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
  • La rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
  • Il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
  • L’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
  • Il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
  • La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
  • L’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
  • La compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

L’articolo 43, invece, si concentra sulla metodologia BIM ed è composto da 5 commi approfonditi nell’apposito Allegato I.9 che definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. L’utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce un parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Ecco quali sono le principali novità introdotte dall’articolo 43:

  • A partire dal 1° Gennaio 2025 le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di utilizzare piattaforme aperte interoperabili su appalti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, a esclusione di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni anche al di fuori dei confini dell’obbligatorietà ma devono operare in conformità con le direttive contenute nell’Articolo 19 del Codice in merito ai “Principi e diritti digitali”;
  • L’impiego della tecnologia BIM è subordinato all’uso di piattaforme interoperabili che si basano su formati aperti non proprietari. Questa scelta è stata fatta per garantire la libertà di concorrenza tra le aziende che forniscono i servizi e per garantire la libertà di scelta delle stazioni appaltanti, così da evitare l’instaurarsi di posizioni dominanti sul mercato.
Articolo precedenteNuovi rischi per l’Intelligenza Artificiale: il model collapse
Articolo successivoPNRR e cybersecurity: cosa sta cambiando per la aziende