Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica in edilizia?

Cos'è l'Attestato di Prestazione Energetica in edilizia?

APE edilizia: significato e caratteristiche

La trasformazione digitale delle industrie ha cambiato anche il settore AEC (Architecture Engineering Construction), rendendo i software per l’edilizia essenziali nella gestione dei progetti e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), conosciuto anche come certificato energetico o attestato energetico, un requisito fondamentale per valutare il consumo e il potenziale miglioramento degli edifici.

Che cos’è l’APE? È un documento tecnico relativo agli immobili -redatto da un tecnico abilitato dopo un sopralluogo completo e dettagliato- che contiene tutte le informazioni energetiche di un determinato edificio, compresi gli interventi migliorativi che possono essere effettuati per ottimizzare la sua efficienza energetica.

L’APE fornisce una stima molto precisa dei consumi energetici per il riscaldamento, la ventilazione, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria attraverso una scala letterale che va da A4 (il punteggio massimo che contraddistingue gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico) a G (il punteggio minimo, che indica un consumo di energia più elevato).

L’APE edilizia è stato introdotto in Italia dal Decreto Legge 63/2013 (convertito nella Legge 90/2013) e ha sostituito l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Nel giugno del 2015 sono stati emanati tre decreti interministeriali che definiscono i requisiti minimi, le linee guida e gli schemi da seguire per compilare la relazione tecnica con le prescrizioni e i requisiti minimi di prestazione energetica.

Le informazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica sono:

  • prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • classe energetica dell’immobile determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • qualità energetica del fabbricato, ossia gli indici di prestazione termica utili per il riscaldamento e il raffrescamento;
  • valori di riferimento;
  • emissioni di anidride carbonica;
  • indici di prestazione energetica rinnovabile/non rinnovabile e l’energia elettrica esportata;
  • raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

Quando è obbligatorio l’APE?

L’Attestato Prestazione Energetica è un documento valido 10 anni che, come detto, può essere prodotto solo da un certificatore energetico, ossia un professionista indipendente e accreditato, come previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 75.

Ciò significa che l’esperto non deve avere alcun legame di parentela con il richiedente né essere coinvolto nella progettazione e realizzazione dei lavori né avere rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati nel progetto.

In base alla città in cui si trova l’edificio e alle sue caratteristiche, l’APE ha un costo che può variare tra i 150 e i 250 euro.

Una volta terminata la compilazione del documento, il certificatore dovrà trasmettere l’APE alla Regione o Provincia autonoma di competenza e consegnarlo al richiedente entro i 15 giorni successivi alla trasmissione. Sarà compito di Regioni e Province autonome archiviare il documento nel proprio catasto e poi trasmetterlo al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE).

L’Attestato Prestazione Energetica è obbligatorio nei seguenti casi:

  • acquisto, locazione o donazione di un immobile;
  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione:
  • interventi di ristrutturazione riguardanti oltre il 25% della superficie immobiliare;
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico la cui superficie è superiore a 250 mq;
  • per la stipula di un nuovo contratto relativo a impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico.

L’APE è quindi richiesto per:

  • sottoscrivere atti notarili di compravendita;
  • sottoscrivere contratti d’affitto;
  • accedere a detrazioni fiscali, come EcoBonus e SuperBonus;
  • pubblicizzare annunci immobiliari;
  • ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Quando è obbligatorio aggiornare l’APE?

In base all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, l’APE deve essere aggiornato “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.

In termini pratici, l’aggiornamento dell’APE si rende necessario ogni volta che si apportano cambiamenti significativi all’edificio, come ad esempio:

  • posa del cappotto termico;
  • sostituzione degli infissi o installazione di schermature solari;
  • ristrutturazione o posa dell’isolante sul tetto;
  • rifacimento o nuova realizzazione del vespaio;
  • installazione delle termovalvole sui radiatori;
  • installazione di nuovi termosifoni o termoconvettori;
  • installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico.

Direttiva Europea efficienza energetica: come cambia l’APE?

Lo scorso marzo, il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in base alla quale dal 2028 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero. Per gli edifici utilizzati o gestiti dal pubblico e quelli di proprietà di enti pubblici, l’obbligo scatterà dal 2026.

La Direttiva “case green” non solo fissa nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello europeo, ma stabilisce anche che tutti gli Stati Membri dovranno convertire almeno il 15% del proprio patrimonio edilizio non residenziale meno efficiente, passando dalla Classe G almeno alla Classe F, in due tappe: entro il 2027 per gli edifici non residenziali o pubblici ed entro il 2030 per quelli residenziali.

Nel dettaglio, la Direttiva EPBD prevede che gli edifici non residenziali e pubblici:

  • dal 1° gennaio 2027 dovranno passare almeno alla Classe E,
  • dal 1° gennaio 2030 dovranno passare in Classe D.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici residenziali:

  • dal 1° gennaio 2030 dovranno passare alla Classe E;
  • dal 1° gennaio 2033 dovranno passare in Classe D.

Inoltre, entro il 2028 tutti gli edifici in cui sia possibile, sia sotto il profilo economico che tecnologico, dovranno dotarsi di tecnologie solari. Dal 2035 saranno invece vietati i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Tra gli immobili che potranno essere esclusi dagli interventi di ristrutturazione ci sono:

  • monumenti;
  • edifici con particolare valore storico e architettonico;
  • chiese e altri luoghi di culto;
  • edifici a uso temporaneo;
  • seconde case utilizzate per meno di quattro mesi all’anno;
  • abitazioni unifamiliari di superficie inferiore a 50 metri quadri.

L’Attestato di Prestazione Energetica resterà ancora l’unico strumento per monitorare l’efficienza energetica degli edifici, ma ci sarà un nuovo modello a cui gli attestati si dovranno conformare entro il 31 dicembre 2025.

Entro il 2025 infatti tutti i certificati dovranno essere basati su una scala dalla A alla G, dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale quando è stata introdotta la scala.

Verrà inoltre introdotta la nuova classe “A0” o ZEB (Zero Energy Building, edificio a emissioni zero) che indica un “edificio ad altissima prestazione energetica (…) nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile (…) o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento”.

L’obiettivo della Direttiva EPBD è aiutare i Paesi membri a ridurre l’uso di fonti fossili nelle città e nelle case, nonché garantire una dimensione ambientale sostenibile in Europa, allo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

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