Fattura elettronica e presa visione: perchè è importante per la detrazione IVA

Fattura elettronica e presa visione: perchè è importante per la detrazione IVA

La presa visione della fattura elettronica per il diritto alla detrazione IVA

Con la Risposta a interpello n. 435 del 26 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul “dies a quo, ossia l’esercizio del diritto alla detrazione IVA in relazione alle fatture elettroniche.

Il chiarimento si riferisce ai documenti depositati dal Sistema di Interscambio (SDI) nella sezione appositamente messa a disposizione e pone l’accento sul concetto di presa visione della fattura elettronica, un aspetto molto importante definito nell’articolo 19, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

L’Agenzia ha sintetizzato che il diritto alla detrazione matura con la presa visione della fattura -ossia il momento in cui il destinatario della fattura ne prende formalmente atto- sia essa effettiva o presunta.

Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, si parla di una società fondata nel 2019 che ha iniziato a sostenere costi significativi legati alla sua attività e a ricevere fatture passive solo durante l’anno fiscale 2021.

Nel corso dell’anno fiscale 2022, attraverso opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale, nell’area dedicata a fatture e corrispettivi, la società ha scoperto che il Sistema di Interscambio (SdI) a causa di alcuni problemi tecnici che non avevano permesso la corretta consegna, aveva collocato alcune fatture relative all’anno fiscale 2021 nella cosiddetta area di “messa a disposizione“.

Tali fatture, delle quali la società aveva già ricevuto copie di cortesia via email, erano state emesse da operatori italiani, riguardavano prestazioni di servizio e sono state parzialmente pagate negli anni fiscali 2021 e 2022, poiché alcune risultano ancora oggi insolute.

La società chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se sia possibile recuperare l’IVA sulle fatture relative all’anno fiscale 2021, depositate dallo SDI nell’area di ”messa a disposizionea partire dal momento in cui ne ha preso visione nel 2023, anche se sono state parzialmente pagate negli anni precedenti. Inoltre, considera l’opzione di richiedere la detrazione dell’IVA per determinati importi relativi a differenti anni fiscali, attraverso la presentazione di una Dichiarazione IVA integrativa per l’anno fiscale 2021 e includendo le fatture nel Modello IVA per il 2022.

Qual é la risposta dell’Agenzia delle Entrate?

Nella Risposta a interpello n. 435 del 26 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, ovvero quando si verifica la situazione che vede lo SdI incapace di completare il processo di consegna della fattura elettronica direttamente al destinatario per problemi tecnici, il documento viene reso disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

In questo caso la data ufficiale della fattura, e di conseguenza il momento da cui è possibile detrarre l’IVA, coincide con la data in cui il destinatario prende visione della fattura all’interno della già citata area riservata. Ciò assicura che le fatture si possano considerare ricevute anche se si verificano dei problemi tecnici nella consegna.

Nonostante il contribuente avesse ricevuto copia delle fatture, ha ritardato la presa visione di queste, posticipando così il momento in cui inizia il diritto alla detrazione dell’IVA. Va inoltre aggiunto che in questo caso non sono state seguite le procedure previste in caso di mancato recapito delle fatture entro quattro mesi, così come indicato dal decreto legislativo.

Ne consegue che non è possibile estendere in modo arbitrario il periodo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA fino al momento in cui si decide di prendere visione delle fatture.

Infatti, per esercitare tale diritto, è essenziale soddisfare due presupposti:

  • sostanziale: si riferisce all’esigibilità dell’imposta. Vuol dire che l’IVA diventa detraibile solo quando è effettivamente dovuta;
  • formale: si riferisce alla necessità di possedere la fattura relativa alla transazione.

Nel caso specifico, poiché la società non ha agito nei tempi previsti, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per le prestazioni relative al 2021 e al 2022 è ormai scaduto. Resta esclusa anche la possibilità di integrare le dichiarazioni relative a queste fatture, in quanto tale opzione è prevista solo in caso di ricezione tempestiva della documentazione, secondo la circolare n. 1/E del 2018.

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